Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/977 della Commissione del 22 giugno 2022 relativo all’accettazione di due richieste di applicazione del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione, del 24 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese (2), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

A.MISURE IN VIGORE

(1)Il 29 novembre 2010 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio (3) («il regolamento iniziale»), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità («il prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»).

(2)Il 26 febbraio 2017, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure del regolamento iniziale per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325.

(3)Nell’inchiesta conclusasi con l’istituzione dei dazi antidumping («l’inchiesta iniziale») si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della RPC in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. I produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325.

(4)Per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra lo 0 % e il 9,8 % sulle importazioni del prodotto in esame. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione è stata istituita un’aliquota del dazio pari al 5,3 %.

(5)Conformemente all’articolo 4 del regolamento iniziale, la Commissione può modificare l’allegato del medesimo regolamento concedendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

a)non ha esportato nell’Unione il prodotto in esame nel periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009 («il periodo dell’inchiesta iniziale») («prima condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»);

b)non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale («seconda condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»); e

c)ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell’Unione («terza condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).

B.RICHIESTE DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

(6)Le società Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Industrial Co., Ltd. e Zhejiang Sanwei Material Technology Co., Ltd. («i richiedenti») hanno presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. I richiedenti hanno affermato di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento iniziale («le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).

(7)Al fine di determinare se i richiedenti soddisfacessero le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha innanzitutto inviato loro un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova che dimostrassero l’adempimento di tali condizioni.

(8)Dopo aver analizzato le risposte al questionario, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che sono stati forniti dai richiedenti.

(9)La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se i richiedenti soddisfacessero le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. A tal fine essa ha analizzato gli elementi di prova forniti dai richiedenti nelle risposte al questionario, consultando varie banche dati online fra cui Orbis (4) ed effettuando un controllo incrociato delle informazioni delle società con le informazioni pubblicamente disponibili su Internet. Parallelamente la Commissione ha informato anche l’industria dell’Unione in merito alle richieste dei richiedenti, invitandola a fornire eventuali osservazioni, se ritenuto necessario. L’industria dell’Unione non ha presentato osservazioni in merito alla conformità dei richiedenti alle condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.

C.ANALISI DELLE RICHIESTE

Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Industrial Co., Ltd. («Billion»)

(10)In merito alla prima condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, durante il periodo dell’inchiesta iniziale Billion non disponeva di capacità produttive per la fabbricazione di filati industriali e pertanto non esportava nell’Unione. Billion ha investito in tali capacità produttive a partire dal 2019 (5). Pertanto, e in assenza di elementi di prova contrari, il richiedente soddisfa questa condizione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.167.01.0055.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A167%3ATOC

 

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