Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/976 della Commissione del 22 giugno 2022 che modifica gli allegati V e XIV del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/404.

Leggi UE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato nella provincia del Saskatchewan (Canada) e confermato il 4 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)Il Canada ha anche notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolai localizzati entrambi nella provincia della Columbia Britannica (Canada) e confermati il 4 giugno 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità localizzato nei pressi di Southwell, Newark and Sherwood, Nottinghamshire (Inghilterra - Regno Unito) e confermato il 19 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(8)Il Regno Unito ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità localizzato nei pressi di Bexhill-on-Sea, Rother, East Sussex (Inghilterra - Regno Unito) e confermato il 15 giugno 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(9)Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato nello stato del North Dakota (Stati Uniti) e confermato il 6 giugno 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(10)Gli Stati Uniti hanno anche notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: uno è localizzato nello stato del Colorado (Stati Uniti), un altro nello stato dell'Indiana (Stati Uniti) e un altro ancora nello stato di Washington (Stati Uniti) e tutti sono stati confermati il 7 giugno 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.167.01.0038.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A167%3ATOC

 

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