LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (1) (PRIIP), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1286/2014 stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave che deve essere redatto dagli ideatori PRIIP nonché sulla diffusione del documento contenente le informazioni chiave agli investitori al dettaglio al fine di consentire agli investitori al dettaglio di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIP. Tuttavia, a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, di detto regolamento, le società di gestione quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e le società di investimento di cui all'articolo 27 della medesima direttiva nonché le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, della suddetta direttiva erano esentate dagli obblighi di cui al suddetto regolamento fino al 31 dicembre 2021. Quando uno Stato membro applica le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE, a fondi diversi dagli OICVM offerti agli investitori al dettaglio, il regime transitorio di cui all'articolo 32, paragrafo 1, di detto regolamento si applica alle società di gestione, alle società d'investimento e alle persone che vendono quote di tali fondi o forniscono consulenza su siffatte quote agli investitori al dettaglio. Il regolamento (UE) 2021/2259 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (UE) n. 1286/2014 al fine di prorogare tale regime transitorio fino al 31 dicembre 2022.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione (4), adottato in base all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1286/2014, stabilisce norme per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti. L'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento delegato consentiva agli ideatori di PRIIP di utilizzare il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori redatto conformemente agli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE per fornire informazioni specifiche ai fini degli articoli da 11 a 13 di detto regolamento delegato, anziché il documento contenente le informazioni chiave di cui allo stesso regolamento delegato (UE) 2017/653, fino al 31 dicembre 2019, a condizione che almeno una delle opzioni di investimento sottostante di cui all'articolo 14, paragrafo 1, di detto regolamento delegato fosse un OICVM o un fondo diverso da un OICVM di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014. Il regolamento delegato (UE) 2019/1866 della Commissione (5) ha prorogato tale regime transitorio fino al 31 dicembre 2021 e il regolamento delegato (UE) 2021/2268 della Commissione (6) ha modificato il regolamento delegato (UE) 2017/653 al fine di prorogare ulteriormente tale regime transitorio fino al 30 giugno 2022.
(3)Poiché il regolamento (UE) 2021/2259 ha ormai prorogato fino al 31 dicembre 2022 il regime transitorio di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014, è necessario che tale proroga si rifletta anche nel regolamento delegato (UE) 2017/653 e che il regime transitorio sia ulteriormente prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/653.
(4)È necessario provvedere affinché il regolamento delegato (UE) 2021/2268 si applichi solo a decorrere dal giorno successivo alla data in cui ha fine il regime transitorio stabilito dall'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014. La data stabilita dall'articolo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/2268 dovrebbe quindi essere sostituita. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/2268,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/653
All'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2017/653, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«L'articolo 14, paragrafo 2, si applica fino al 31 dicembre 2022.»
Articolo 2
Modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2268
All'articolo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/2268, la data «1o luglio 2022» è sostituita da «1o gennaio 2023».
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.167.01.0035.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A167%3ATOC
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