Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/978 della Commissione del 23 giugno 2022 recante modifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio.

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare gli articoli 16 e 20,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), in particolare gli articoli 13 e 16,

considerando quanto segue:

1. PREMESSA

(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione (3), la Commissione europea ha istituito una misura di salvaguardia definitiva su determinati prodotti di acciaio ("la misura di salvaguardia"), che consiste in contingenti tariffari per determinati prodotti di acciaio ("il prodotto in esame") comprendenti 26 categorie di prodotti di acciaio, fissati a livelli tali da preservare i flussi commerciali tradizionali per categoria di prodotti. Un dazio doganale del 25 % si applica solo oltre le soglie quantitative di tali contingenti tariffari. La misura di salvaguardia è stata istituita per un periodo iniziale di tre anni, vale a dire fino al 30 giugno 2021 ("il regolamento definitivo").

(2)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione (4) ("il regolamento di proroga"), la Commissione ha prorogato la durata della misura di salvaguardia fino al 30 giugno 2024.

(3)Al considerando 161 del regolamento definitivo, la Commissione si è impegnata a procedere a una valutazione della situazione su base regolare e a prendere in considerazione un riesame almeno alla fine di ogni anno di imposizione delle misure. In tale ottica la Commissione ha condotto due inchieste di riesame del funzionamento, rispettivamente nel 2019 e nel 2020.

(4)Al considerando 85 del regolamento di proroga, la Commissione ha dichiarato che "affinché nel frattempo il funzionamento della salvaguardia resti adeguato all’evoluzione del mercato e in linea con l’interesse di tutte le parti coinvolte, la Commissione procederà a un riesame di tale funzionamento, come avvenuto nel 2019 e nel 2020. Tale procedura di riesame sarà aperta con sufficiente anticipo al fine di introdurre le modifiche eventualmente necessarie a decorrere dal 1o luglio 2022, dopo il primo anno di proroga".

(5)La Commissione ha pertanto aperto un’inchiesta di riesame del funzionamento mediante un avviso di apertura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 17 dicembre 2021 (5), invitando le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire elementi di prova riguardanti in particolare i seguenti motivi di riesame:

a)assegnazione e gestione dei contingenti tariffari;

b)sostituzione (crowding-out) dei flussi commerciali tradizionali;

c)aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alla misura;

d)livello di liberalizzazione;

e)incidenza sulla misura delle modifiche della misura prevista dalla Sezione 232 degli Stati Uniti.

2.PROCEDURA

(6)Il rispetto delle procedure è stato garantito da una procedura scritta in due fasi, in cui le parti interessate hanno dapprima presentato le proprie osservazioni e gli elementi di prova e successivamente hanno avuto la possibilità di confutare le comunicazioni iniziali delle altre parti. Nel complesso, la Commissione ha ricevuto più di 100 comunicazioni e contestazioni.

(7)Mentre era in corso l’inchiesta di riesame del funzionamento e prima della sua conclusione, alla misura di salvaguardia sono state apportate una serie di modifiche. A marzo 2022, con il regolamento (UE) 2022/428 (6), l’UE ha imposto un divieto all’importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Russia e dalla Bielorussia (7), nel quadro del quarto pacchetto di sanzioni in risposta all’invasione russa dell’Ucraina. Al fine di evitare una possibile carenza di approvvigionamento nel mercato dell’acciaio dell’Unione derivante da tale divieto, con il regolamento (UE) 2022/434 (8), la Commissione ha modificato la misura di salvaguardia, ridistribuendo proporzionalmente i contingenti specifici per paese di Russia e Bielorussia tra altri paesi fornitori per ciascuna categoria di prodotti interessata.

(8)Inoltre con regolamento (UE) 2022/664 (9) la Commissione ha assoggettato il Sud Africa e altri paesi della Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe ("SADC") aderenti all’accordo di partenariato economico ("APE") alla misura di salvaguardia a partire dal 1o maggio 2022, a seguito della scadenza dell’esenzione di cui beneficiavano in virtù di un APE bilaterale.

(9)Infine la Commissione ha sospeso temporaneamente l’applicazione della misura di salvaguardia nei confronti dell’Ucraina (10). L’effetto di questa sospensione è che, finché resterà in vigore, le importazioni dall’Ucraina non saranno conteggiate in alcun contingente, sia esso specifico per paese oppure residuo (11). Analogamente, nel calcolo dei contingenti residui non si tiene conto dei volumi delle importazioni dall’Ucraina durante il periodo di riferimento dell’inchiesta iniziale (2015-2017) (12).

3.RISULTANZE DELL’INCHIESTA

(10)A seguito di un’analisi approfondita di tutte le comunicazioni ricevute e dei dati disponibili, la Commissione è giunta alle conclusioni che sono esposte nelle sezioni seguenti, secondo lo schema utilizzato nell’avviso di apertura.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.167.01.0058.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A167%3ATOC

 

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