IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio (1) ha aperto contingenti tariffari autonomi dell'Unione («contingenti»). I prodotti compresi in detti contingenti possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.
(2)Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali e considerato il fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario aprire nuovi contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2819, 09.2839, 09.2855, 09.2857 e 09.2702 a dazio zero per quantitativi adeguati di tali prodotti.
(3)Poiché l'ambito di applicazione dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2583 e 09.2876 è divenuto inadeguato per soddisfare le esigenze degli operatori economici nell'Unione, è opportuno modificare la designazione dei prodotti compresi in tali contingenti. È opportuno pertanto modificare l'indicazione del codice TARIC applicabile a tali prodotti.
(4)Poiché non è più nell'interesse dell'Unione mantenere i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2637, 09.2679 e 09.2740, è opportuno che tali contingenti siano chiusi con effetto a decorrere dal 1o luglio 2022.
(5)Tenuto conto delle modifiche da apportare, e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (UE) 2021/2283.
(6)Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime dei contingenti e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione della Commissione, del 13 dicembre 2011, in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti relativi ai prodotti interessati dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2022. È opportuno pertanto che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) 2021/2283 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE
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