Regolamento Delegato (UE) 2022/973 della Commissione del 14 marzo 2022 che integra il Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Leggi UE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE. I prodotti fertilizzanti dell’UE contengono materiali costituenti appartenenti a una o più delle categorie di cui all’allegato II di tale regolamento. Conformemente alla categoria di materiali costituenti (CMC) 11 di tale allegato, i prodotti fertilizzanti dell’UE possono, con alcune eccezioni, contenere sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che devono essere registrati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)A norma dell’articolo 42, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1009, la Commissione è tenuta a integrare l’allegato II, parte II, CMC 11, punto 3, stabilendo criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza per l’uso dei sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE nei prodotti fertilizzanti dell’UE. A tal fine la Commissione ha incaricato il Centro comune di ricerca (JRC) di fornire consulenza scientifica (4).

(3)I sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE costituiscono una categoria di sostanze molto eterogenea. Tali sostanze hanno caratteristiche fisiche e chimiche diverse e possono essere ottenute durante vari processi di produzione. Ai fini del presente regolamento, i sottoprodotti sono suddivisi in due categorie, a seconda del tipo di efficienza agronomica. La prima categoria riguarda i sottoprodotti che forniscono nutrienti alle piante o ai funghi o ne migliorano l’efficienza nutrizionale. La seconda categoria riguarda i sottoprodotti utilizzati come additivi tecnici in concentrazioni minori. Sebbene non siano direttamente connessi alla nutrizione o all’efficienza nutrizionale, essi migliorano la qualità del prodotto fertilizzante o la sicurezza nella relativa manipolazione.

(4)Per quanto riguarda la prima categoria il JRC ha individuato sottoprodotti derivanti da una serie di processi di produzione, che contengono sali di ammonio, sali di solfato, sali di fosfato, zolfo elementare, carbonato di calcio e ossido di calcio. Per garantire che tali sottoprodotti abbiano un chiaro valore agronomico e non comportino effetti nocivi per la salute umana e l’ambiente, è opportuno stabilire un requisito di purezza rigoroso.

(5)Per quanto riguarda la seconda categoria il JRC ha proposto di consentire l’uso di sottoprodotti come additivi tecnici, quali agenti indurenti, agenti leganti, riempitivi o agenti antipolvere, al fine di migliorare la tutela della salute degli utilizzatori. Per garantire che l’uso di tali sottoprodotti non comprometta l’efficienza agronomica complessiva del prodotto fertilizzante dell’UE e non abbia effetti nocivi sulla salute umana o sull’ambiente, è opportuno stabilire una concentrazione massima nel prodotto fertilizzante finale dell’UE.

(6)Il JRC ha inoltre valutato i sottoprodotti più comunemente utilizzati secondo le pratiche esistenti. Tali sottoprodotti sono stati selezionati sulla base del loro potenziale di mercato, dei dati disponibili, della loro attuale situazione giuridica, della loro storia di uso e del loro chiaro valore agronomico, nonché sulla base della semplicità dell’elaborazione di criteri di sicurezza tenuto conto dei vincoli temporali nell’esecuzione della valutazione. I sottoprodotti individuati sono acqua madre ottenuta dalla reazione di 5(β-metil-tioetile)-idantoina con carbonato di potassio nel processo di produzione della metionina, residui della lavorazione e della purificazione dei minerali, liquido post distillazione ottenuto dal processo Solvay, calce di carburo ottenuta dalla produzione di acetilene, scorie ferrose, sali metallici ottenuti dalla lavorazione di concentrati di minerali e dal trattamento di superfici metalliche e acidi umici e fulvici ottenuti dalla decolorazione dell’acqua potabile. Tali sottoprodotti specifici dovrebbero essere utilizzati nei prodotti fertilizzanti dell’UE senza la necessità di rispettare i livelli di purezza restrittivi applicati alla prima categoria di sottoprodotti, oppure per lo scopo e alla concentrazione massima consentita per la seconda categoria di sottoprodotti. Questo perché tali sottoprodotti sono chiaramente identificati, il che ha consentito al JRC di valutare approfonditamente il loro valore agronomico e tutti i rischi specifici che possono comportare.

(7)È inoltre opportuno stabilire i criteri di sicurezza supplementari corrispondenti per l’uso dei sottoprodotti.

(8)Alcuni di tali sottoprodotti dovrebbero soddisfare i criteri di sicurezza che limitano il tenore di contaminanti e di altre sostanze potenzialmente pericolose, applicati in aggiunta a quelli stabiliti nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009 per la corrispondente categoria funzionale del prodotto, e fatto salvo il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9)È opportuno stabilire valori limite aggiuntivi per i contaminanti cromo totale, tallio e vanadio. Alcuni dei sottoprodotti possono contenere tali contaminanti a causa della particolarità dei relativi processi di produzione. I valori limite proposti per tali contaminanti dovrebbero garantire che l’uso di prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti sottoprodotti in cui sono presenti tali contaminanti non ne comporti l’accumulo nel suolo. I valori limite per tali contaminanti dovrebbero essere determinati come concentrazione nel prodotto finale, analogamente a quanto disposto dalle prescrizioni di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009. Ciò è giustificato dal fatto che i criteri di sicurezza introdotti in risposta a eventuali rischi particolari individuati riguardano, di norma, il prodotto finale e non un materiale costituente. Ciò dovrebbe facilitare la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato per tali prodotti, poiché le prove devono essere effettuate solo sul prodotto finale.

(10)È noto che i residui della lavorazione o della purificazione dei minerali di fosfato sedimentari contengono radionuclidi naturali. Al fine di garantire l’uso sicuro di tali sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti dell’UE è opportuno stabilire i livelli massimi consentiti per i valori di concentrazione di attività dei radionuclidi naturali delle serie dell’uranio e del torio nei prodotti fertilizzanti dell’UE che contengono tali materiali.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.167.01.0029.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A167%3ATOC

 

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