IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (1) l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»). L’Accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
(2)Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio (2) l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L’accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
(3)Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l’omologazione e l’immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Il presente regolamento integra i regolamenti adottati a norma dell’Accordo del 1958 riveduto («regolamenti ONU») nel sistema di omologazione UE, in quanto prescrizioni per l’omologazione o alternative alla legislazione dell’Unione.
(4)A norma dell’articolo 1 dell’Accordo del 1958 riveduto e dell’articolo 6 dell’accordo parallelo, il Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29 dell’UNECE) può adottare proposte di modifica di regolamenti ONU, di regolamenti tecnici mondiali ONU («GTR ONU») e di risoluzioni ONU, nonché proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR ONU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l’omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell’UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all’elaborazione di modifiche ai GTR ONU o di nuovi GTR ONU e può adottare proposte di estensione dei mandati dei GTR ONU.
(5)Durante la 187a sessione del Forum mondiale che si terrà tra il 21 e il 24 giugno 2022, il WP.29 dell’UNECE intende adottare le proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 e 162; la proposta di modifica del GTR ONU n. 2; la proposta di un nuovo regolamento ONU sull’avviso di retromarcia; la proposta di un nuovo GTR ONU sulla durabilità dei dispositivi di controllo dell’inquinamento per i veicoli a due e tre ruote; e la proposta di una nuova risoluzione consolidata riguardante la misurazione del numero di particelle ultrafini dei gas di scarico per i veicoli pesanti. Il WP.29 dell’UNECE intende inoltre adottare la proposta di autorizzazione a elaborare la modifica 4 del GTR ONU n. 3 sulla frenatura dei motocicli.
(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di WP.29 dell’UNECE riguardo all’adozione di tali proposte poiché i regolamenti ONU avranno carattere vincolante per l’Unione e, unitamente ai GTR ONU e alle risoluzioni ONU, saranno in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione nel settore dell’omologazione dei veicoli.
(7)Alla luce dell’esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti ONU nn.12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157, 162 e dal GTR ONU n. 2.
(8)Al fine di tenere conto dei progressi tecnici e al fine di migliorare la sicurezza dei veicoli e ridurre l’impronta ambientale, è necessario adottare un nuovo regolamento ONU sull’avviso di retromarcia, un nuovo GTR ONU sulla durabilità dei dispositivi di controllo dell’inquinamento per i veicoli a due e tre ruote e una nuova risoluzione consolidata riguardante la misurazione del numero di particelle ultrafini dei gas di scarico per i veicoli pesanti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 187a sessione del Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà tra il 21 e il 24 giugno 2022, è quella di votare a favore delle proposte elencate nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
O. DUSSOPT
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.166.01.0135.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A166%3ATOC
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