Decisione (UE) 2022/911 della Banca Centrale europea del 19 aprile 2022 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET-ECB e che abroga la decisione 2007/601/CE (BCE/2007/7) (BCE/2022/22).

Eurlex 100

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 17, 22 e 23,

considerando quanto segue:

(1)Il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) è disciplinato dall’indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) della Banca centrale europea (1).

(2)Il 6 dicembre 2017 il Consiglio direttivo ha approvato il progetto di consolidamento T2-T2S, il cui obiettivo è consolidare e ottimizzare TARGET2 e TARGET2-Securities (T2S), beneficiando di approcci all’avanguardia e di innovazione tecnologica, consentendo una riduzione dei loro costi operativi combinati e migliorando la gestione della liquidità tra i vari servizi. Il risultato del progetto di consolidamento T2-T2S è il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione che offre regolamento in euro in moneta di banca centrale.

(3)A decorrere dal 21 novembre 2022, TARGET2 sarà sostituito da TARGET.

(4)Come nel caso di TARGET2, TARGET è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento, in cui tutti i sistemi componenti TARGET sono quanto più possibile armonizzati.

(5)TARGET fornisce servizi centrali di gestione della liquidità, tra cui il regolamento delle operazioni di banca centrale tramite conti in contanti principali (Main Cash Account, MCA), regolamento lordo in tempo reale per pagamenti di importo rilevante tramite conti in contanti dedicati (DCA), pagamenti in contanti in relazione al regolamento titoli tramite conti in contanti dedicati T2S (DCA T2S), regolamento dei pagamenti istantanei tramite conti in contanti dedicati in TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) (TIPS DCA) e servizi per il regolamento dei sistemi ancillari tramite sotto-conti, conti tecnici RTGS AS, conti dei fondi di garanzia AS e conti tecnici TIPS AS.

(6)I sistemi componenti di TARGET2 di proprietà delle rispettive banche centrali nazionali dell’Eurosistema e da esse gestiti sono stati identificati collettivamente (2) come sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS) soggetti al regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/28) (3). I rispettivi sistemi componenti di TARGET, in quanto sistemi di pagamento che sostituiscono tali sistemi componenti di TARGET2, rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) e devono rispettare gli obblighi di sorveglianza stabiliti in tale regolamento.

(7)I sistemi componenti di TARGET costituiscono i successori legali dei corrispondenti sistemi componenti di TARGET2.

(8)Il 24 febbraio 2022 il Consiglio direttivo ha adottato l’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) della Banca centrale europea (4) che abroga l’indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27).

(9)L’abrogazione dell’indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) richiede modifiche ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE. Per ragioni di certezza giuridica, è opportuno adottare una nuova decisione per dare attuazione a tali modifiche. Pertanto, è opportuno abrogare la decisione 2007/601/CE della Banca centrale europea (BCE/2007/7) (5).

(10)Al fine di garantire un’efficace attuazione dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), la presente decisione dovrebbe entrare in vigore senza indebito ritardo.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.163.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A163%3ATOC

 

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