LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire misure speciali di controllo delle malattie nell’ambito del controllo dei focolai delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, quando le misure di controllo delle malattie già adottate sono considerate inadatte alla situazione epidemiologica.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2) classifica l’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) come malattia elencata di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429.
(3)La decisione 2006/563/CE della Commissione (3) definisce alcune misure di protezione da applicare nei casi in cui venga individuata l’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) causata dal virus A, sottotipo H5 e sia sospetta o confermata la presenza del tipo di neuroaminidasi N1 (H5N1) negli uccelli selvatici. La base giuridica di tale decisione comprende l’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 89/662/CEE del Consiglio (4) e l’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio (5). Tali direttive sono state abrogate il 14 dicembre 2019 con regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). L’articolo 164, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 prevede tuttavia che l’articolo 9 della direttiva 89/662/CEE e l’articolo 10 della direttiva 90/425/CEE continuino ad applicarsi in relazione alle questioni disciplinate dal regolamento (UE) 2016/429, fino alla data di applicazione di quest’ultimo. Il regolamento (UE) 2016/429 si applica dal 21 aprile 2021.
(4)Inoltre le misure di cui alla decisione 2006/563/CE sono inadatte all’attuale situazione epidemiologica.
(5)È pertanto opportuno abrogare la decisione 2006/563/CE.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2006/563/CE è abrogata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0037.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC
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