LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione relativa agli alimenti e alla sicurezza alimentare. L’articolo 109 di tale regolamento prevede l’obbligo per gli Stati membri di assicurare che i controlli ufficiali siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un piano di controllo nazionale pluriennale («PCNP»). Il regolamento (UE) 2017/625 specifica inoltre il contenuto generale del PCNP, impone a ciascuno Stato membro di prevedere nel rispettivo PCNP controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti e, a tale riguardo, conferisce alla Commissione il potere di stabilire prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali, compresa, se del caso, la serie di campioni e la fase di produzione, trasformazione e distribuzione in cui vanno prelevati i campioni.
(2)Il regolamento (UE) 2017/625 ha abrogato la direttiva 96/23/CE del Consiglio (2), che prevedeva misure di controllo su talune sostanze, compresi i contaminanti, negli animali vivi e nei prodotti di origine animale e stabiliva nello specifico prescrizioni relative ai piani di sorveglianza degli Stati membri per la ricerca dei residui o delle sostanze che rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva. Tuttavia il regolamento (UE) 2017/625 non include tutte le misure previste dalla suddetta direttiva o dagli atti adottati dalla Commissione in base ad essa. Il presente regolamento, unitamente al regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione (3), mira pertanto a garantire, nell’ambito del regolamento (UE) 2017/625, la continuità delle norme di cui alla direttiva 96/23/CE relative al contenuto e all’elaborazione dei PCNP, nonché alla serie di campioni e alla fase di produzione, trasformazione e distribuzione in cui vanno prelevati i campioni per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti.
(3)Tuttavia, in linea con l’articolo 19 del regolamento (UE) 2017/625, che fa riferimento ai contaminanti negli alimenti in maniera generale, è opportuno che il presente regolamento si applichi anche ai controlli ufficiali necessari per rilevare la presenza di tutti i contaminanti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio (4). Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai controlli ufficiali necessari per rilevare la presenza, negli alimenti, di contaminanti per i quali la legislazione dell’Unione stabilisce livelli massimi o altri livelli normativi che richiedono o determinano un intervento delle autorità competenti.
(4)Poiché gli antiparassitari contenenti mercurio sono vietati da oltre trent’anni nell’Unione, si può ritenere che la presenza di mercurio negli alimenti sia dovuta a contaminazione ambientale. I controlli ufficiali per quanto riguarda i livelli massimi dei composti del mercurio di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), della direttiva 2006/125/CE della Commissione (6), del regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (7) e del regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione (8) dovrebbero pertanto essere inclusi anche nel presente regolamento, in luogo delle norme specifiche sui controlli per quanto riguarda i residui di antiparassitari.
(5)Al fine di garantire che i controlli ufficiali siano mirati in modo efficiente in tutti gli Stati membri, è opportuno stabilire norme per quanto riguarda le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti che gli Stati membri devono sottoporre a campionamento e la strategia di campionamento, compresi i criteri da utilizzare per definire il contenuto dei piani nazionali e l’esecuzione dei relativi controlli ufficiali.
(6)È pertanto opportuno integrare l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti.
(7)L’articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce un periodo transitorio che obbliga gli Stati membri a svolgere i controlli ufficiali conformemente alla direttiva 96/23/CE fino al 14 dicembre 2022. L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa relativa agli alimenti e alla sicurezza alimentare, nonché ai mangimi e alla sicurezza dei mangimi, includono controlli ufficiali su sostanze pertinenti, comprese sostanze destinate a essere utilizzate in materiali a contatto con gli alimenti, contaminanti, sostanze non autorizzate, proibite e indesiderabili, il cui impiego o la cui presenza su colture o in animali o per produrre o trasformare alimenti o mangimi possa dar luogo a residui di tali sostanze negli alimenti o nei mangimi. Tuttavia, poiché gli ultimi piani di monitoraggio adottati dagli Stati membri a norma della direttiva 96/23/CE si applicheranno al 2022, e quindi oltre il 14 dicembre 2022, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2023,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applica la definizione di «contaminante» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio.
Articolo 2
Gli Stati membri controllano la presenza di contaminanti negli alimenti conformemente all’allegato I.
Gli Stati membri adottano una strategia di campionamento conformemente ai criteri di cui all’allegato II.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC
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