Regolamento Delegato (UE) 2022/930 della Commissione del 10 marzo 2022 che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 38 quindecies, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Data la dimensione transfrontaliera della gestione dei dati di mercato, la qualità dei dati e la necessità di realizzare economie di scala e di evitare l’impatto negativo di potenziali divergenze sia sulla qualità dei dati che sul compito dei fornitori di dati, il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha trasferito all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») poteri di autorizzazione e vigilanza per quanto riguarda le attività dei fornitori di servizi di comunicazione dati («DRSP») nell’Unione.

(2)È importante specificare le commissioni che l’ESMA può imporre per la presentazione delle domande, l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati.

(3)Le commissioni addebitate ai DRSP sono finalizzate al recupero integrale dei costi sostenuti dall’ESMA in relazione all’autorizzazione e alla vigilanza dei DRSP. Le attività di vigilanza comprendono la valutazione dell’idoneità dell’organo di gestione, la vigilanza sul rispetto dei requisiti organizzativi da parte dei DRSP, l’esercizio del potere di richiedere informazioni, svolgere indagini e condurre ispezioni in loco e l’imposizione di misure di vigilanza. L’ESMA valuta il proprio bilancio su base annuale.

(4)Le commissioni addebitate per le attività dell’ESMA relative ai DRSP dovrebbero essere fissate a un livello tale da evitare un accumulo significativo di avanzi o disavanzi. In caso di avanzi o disavanzi significativi ricorrenti, è opportuno che il livello delle commissioni sia riveduto.

(5)È opportuno che il DRSP presenti la propria domanda all’ESMA al fine di garantire un’applicazione armonizzata dei criteri per la deroga. Durante la prima fase della domanda, l’ESMA dovrebbe determinare se il DRSP può beneficiare di una deroga alla vigilanza dell’ESMA. Se i criteri per la deroga trovano applicazione, l’ESMA dovrebbe trasmettere la domanda all’autorità nazionale competente. In questo caso, l’ESMA non dovrebbe imporre alcuna commissione. Le commissioni fisse relative all’autorizzazione da parte dell’ESMA dovrebbero essere ripartite tra una commissione per la presentazione della domanda, che dovrebbe riguardare la valutazione della completezza della stessa, e una commissione per l’autorizzazione. Il processo di autorizzazione dovrebbe essere completato entro sei mesi.

(6)L’ESMA valuta se i DRSP già autorizzati a livello nazionale a decorrere dal 1o gennaio 2022 rientreranno nell’ambito della sua vigilanza e informa i DRSP interessati. I DRSP già autorizzati a livello nazionale non dovrebbero essere soggetti a una nuova autorizzazione da parte dell’ESMA. Tali DRSP rispettano già le prescrizioni applicabili ai DRSP e non dovrebbero essere gravati di una duplicazione del processo di autorizzazione da parte dell’ESMA.

(7)Le commissioni annuali addebitate dall’ESMA dovrebbero coprire tutte le attività relative ai DRSP. L’ESMA dovrebbe valutare annualmente il proprio bilancio di vigilanza relativo a ciascun tipo di DRSP e imporre a ciascun DRSP una commissione proporzionata ai suoi ricavi rispetto ai ricavi totali di tutti i DRSP dello stesso tipo. I ricavi relativi ad attività direttamente accessorie ai servizi di base dei DRSP dovrebbero essere inclusi nel calcolo del fatturato applicabile nella misura in cui è probabile che abbiano un impatto sulla vigilanza del DRSP da parte dell’ESMA e non siano già coperti da attività di vigilanza separate. Una commissione minima per i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e i meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) copre i costi fissi relativi alle richieste di informazioni, al monitoraggio su base continuativa e alle indagini. La commissione annuale si applica per anno civile.

(8)L’ESMA può delegare compiti di vigilanza alle autorità nazionali competenti, nel qual caso le autorità nazionali competenti dovrebbero essere rimborsate dall’ESMA per i costi sostenuti.

(9)Poiché le informazioni sulla vigilanza basata sui costi sono difficili da raccogliere per la vigilanza del 2022, è essenziale prevedere una disposizione transitoria contenente il metodo di calcolo di una commissione fissa che si applichi durante il primo anno di vigilanza da parte dell’ESMA e che si basi su dati facilmente ottenibili e oggettivi. Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, è opportuno operare una distinzione tra i DRSP che sia basata sul numero di operazioni come indicatore della rilevanza del singolo DRSP rispetto a tutti i DRSP. Il calcolo per determinare la commissione di vigilanza per ogni DRSP per il 2022 dovrebbe basarsi sulle informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti sulle operazioni pubblicate o segnalate dagli APA e dagli ARM nel primo semestre del 2021 e dovrebbe distinguere i DRSP più grandi dai più piccoli.

(10)Per i DRSP il bilancio sottoposto a revisione contabile sarà richiesto solo dopo che l’ESMA avrà assunto la vigilanza degli stessi. È pertanto necessario prevedere una disposizione transitoria per adeguare il metodo di calcolo dei ricavi per il 2023, affinché il pagamento della commissione annuale di vigilanza per il 2023 sia in un primo momento basato sulle informazioni contenute nel bilancio non sottoposto a revisione relative ai primi sei mesi del 2022. In una seconda fase dovrebbe essere istituito un meccanismo di correzione per basare la commissione sul bilancio sottoposto a revisione contabile dell’intero anno 2022.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC

 

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