Decisione dell'Autorità di Vigilanza EFTA n. 292/21/COL del 15 dicembre 2021 che modifica le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato.

EurLex 33

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («L'AUTORITÀ»),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito, l'«accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

visto il protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte («il protocollo 3»), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, della parte I,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

A norma dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell'accordo SEE, sempre che tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l'Autorità lo consideri necessario.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3, l'Autorità procede all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti negli Stati EFTA (1) e propone le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento dell'accordo SEE.

Il 6 dicembre 2021 la Commissione europea ha adottato gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio («gli orientamenti») (2).

Gli orientamenti sono rilevanti anche ai fini dello Spazio economico europeo («il SEE»).

Occorre garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all'obiettivo di omogeneità di cui all'articolo 1 dell'accordo SEE.

A norma del punto II, «Disposizioni generali», dell'allegato XV, dell'accordo SEE, l'Autorità, dopo aver consultato la Commissione, adotta atti corrispondenti a quelli adottati dalla quest'ultima.

Gli orientamenti possono fare riferimento ad alcuni strumenti politici dell'Unione europea e ad alcuni atti dell'Unione europea che non sono stati integrati nell'accordo SEE. Al fine di garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni in materia di aiuti di Stato e condizioni eque di concorrenza in tutto lo Spazio economico europeo, l'Autorità di vigilanza EFTA applicherà, in linea generale, gli stessi punti di riferimento degli orientamenti della Commissione nel valutare la compatibilità degli aiuti con il funzionamento dell'accordo SEE.

Previa consultazione della Commissione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.161.01.0081.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A161%3ATOC

 

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