LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1)A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
(4)Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
(5)Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: uno è localizzato nella provincia della Columbia Britannica (Canada) e uno nella provincia dell'Ontario (Canada) ed entrambi sono stati confermati il 18 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(6)Il Canada ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato nella provincia della Columbia Britannica (Canada) e confermato il 22 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(7)Il Canada ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato nella provincia del Saskatchewan (Canada) e confermato il 26 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(8)Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità localizzato nei pressi di Ludlow, Ludlow, Shropshire (Regno Unito) e confermato il 1o giugno 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(9)Il Regno Unito ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità localizzato nei pressi di Ludlow, Ludlow, Shropshire (Regno Unito) e confermato il 7 giugno 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(10)Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato nello stato della Pennsylvania (Stati Uniti) e confermato il 2 giugno 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.161.01.0067.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A161%3ATOC
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