LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 18,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)Con il regolamento (UE) 2016/387 (2) («il regolamento iniziale») la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio compensativo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India («le misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale».
(2)Il dazio compensativo istituito era compreso tra l’8,7% per Jindal Saw Limited e il 9% per Electrosteel Castings Ltd e «tutte le altre società».
(3)Con il regolamento (UE) 2016/388 (3), la Commissione ha istituito anche un dazio antidumping definitivo sullo stesso prodotto. Il dazio antidumping istituito era compreso tra lo 0% per Electrosteel Casting Ltd e il 14,1% per Jindal Saw Limited e «tutte le altre società».
(4)A seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-300/16 e T-301/16 (4), la Commissione ha rettificato gli errori riscontrati dal Tribunale nel calcolo del dazio antidumping e compensativo per Jindal Saw Limited. Con i regolamenti (UE) 2020/526 (5) e (UE) 2020/527 (6), la Commissione ha istituito nuovamente un dazio compensativo definitivo e un dazio antidumping definitivo per Jindal Saw Limited, rispettivamente all’aliquota del 6% e del 3%.
(5)I dazi compensativi attualmente in vigore sono il 6% per Jindal Saw Limited e il 9% per Electrosteel Castings Ltd e «tutte le altre società». I dazi antidumping attualmente in vigore si applicano ad aliquote comprese tra lo 0% per Electrosteel Castings Ltd, il 3 % per Jindal e il 14,1% per «tutte le altre società».
1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza
(6)A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (7), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.
(7)La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata presentata il 21 dicembre 2020 da Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH e Saint-Gobain PAM España SA («i richiedenti») per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 50% della produzione totale di tubi di ghisa duttile dell’Unione. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicava il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e di persistenza o reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
(8)In conformità dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, prima dell’apertura del procedimento la Commissione ha informato il governo dell’India di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata. La Commissione ha invitato l’India a partecipare a consultazioni nell’intento di chiarire la situazione in ordine al contenuto della domanda di riesame e di pervenire a una soluzione definita di comune accordo. Il governo dell’India ha accettato la proposta di consultazioni, che si sono quindi tenute il 10 marzo 2021. Nel corso delle consultazioni non è stato possibile giungere a una soluzione concordata.
1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(9)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), che esistevano elementi di prova sufficienti che giustificavano l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 17 marzo 2021 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di tubi di ghisa duttile originari dell’India («il paese interessato») a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (9) («l’avviso di apertura»).
(10)Lo stesso giorno la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping per quanto riguarda le importazioni dello stesso prodotto (10).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.161.01.0028.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A161%3ATOC
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