LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 (2) («il regolamento iniziale») la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India («le misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale».
(2)Il dazio antidumping istituito era compreso tra lo 0 % per Electrosteel Casting Ltd e il 14,1 % per Jindal Saw Limited e «tutte le altre società».
(3)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 (3), la Commissione ha istituito anche un dazio compensativo definitivo sullo stesso prodotto. Il dazio compensativo istituito era compreso tra l’8,7 % per Jindal Saw Limited e il 9 % per Electrosteel Castings Ltd e «tutte le altre società».
(4)A seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-300/16 e T-301/16 (4), la Commissione ha rettificato gli errori riscontrati dal Tribunale nel calcolo del dazio antidumping e compensativo per Jindal Saw Limited. Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/526 (5) e (UE) 2020/527 (6), la Commissione ha istituito nuovamente un dazio compensativo definitivo e un dazio antidumping definitivo per Jindal Saw Limited, rispettivamente all’aliquota del 6 % e del 3 %.
(5)I dazi antidumping attualmente in vigore si applicano ad aliquote comprese tra lo 0 % per Electrosteel Castings Ltd, il 3 % per Jindal Saw Limited e il 14,1 % per «tutte le altre società». I dazi compensativi attualmente in vigore sono il 6 % per Jindal Saw Limited e il 9 % per Electrosteel Castings Ltd e «tutte le altre società».
1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza
(6)A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (7), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(7)La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata presentata il 21 dicembre 2020 da Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH e Saint-Gobain PAM España SA («i richiedenti») per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale di tubi di ghisa duttile dell’Unione. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicava il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(8)Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti che giustificavano l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 17 marzo 2021 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di tubi di ghisa duttile originari dell’India («il paese interessato») a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8) («l’avviso di apertura»).
(9)Lo stesso giorno la Commissione ha aperto anche un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative per quanto riguarda le importazioni dello stesso prodotto (9).
1.4.Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
(10)L’inchiesta relativa alla persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.161.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A161%3ATOC
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