LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, l’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 8, paragrafo 4, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, incluse le norme per l’organizzazione in base a priorità e per la classificazione delle malattie elencate che suscitano preoccupazione a livello di Unione. Tali norme per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate si applicano a specie e gruppi di specie che possono trasmettere le malattie elencate, perché sono sensibili ad esse o agiscono da vettori. Tali specie e gruppi di specie sono elencati nella tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2) conformemente ai criteri di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. Il medesimo regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 classifica inoltre le malattie come malattie di categoria A, B, C, D o E.
(2)L’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ha recentemente riesaminato le specie acquatiche sensibili a una serie di malattie elencate nel codice sanitario per gli animali acquatici dell’OIE (3). Alcune di queste malattie figurano anche nella tabella nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e all’articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, che riguardano l’aggiunta di specie o gruppi di specie a tale elenco e la cancellazione da esso, e al fine di ottenere un adeguato livello di convergenza con le norme dell’OIE, è opportuno che la Commissione riesamini l’elenco di specie e gruppi di specie sensibili alle malattie degli animali acquatici che figura nella tabella nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, affinché rifletta le più recenti conoscenze scientifiche.
(3)La Commissione ha pertanto completato un riesame delle specie che sono sensibili alle malattie acquatiche elencate nella tabella nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Tale riesame è stato completato basandosi sulle conoscenze scientifiche fornite dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie dei pesci e dei crostacei e dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie dei molluschi, che hanno effettuato una valutazione sistematica delle specie di animali acquatici sensibili alle malattie di categoria A, di categoria C e di categoria E («la valutazione»). La valutazione tiene conto della metodologia di cui al capitolo 1.5 del codice per gli animali acquatici dell’OIE.
(4)Una volta completata la valutazione, i laboratori di riferimento dell’Unione europea hanno presentato una relazione sulle specie sensibili alle malattie di categoria A necrosi ematopoietica epizootica, infezione da Mikrocytos mackini, infezione da Perkinsus marinus, infezione da virus della sindrome di Taura, infezione da virus della malattia della testa gialla; alle malattie di categoria C setticemia emorragica virale, necrosi ematopoietica infettiva, infezione da virus dell’anemia infettiva del salmone con delezione a livello di HPR (highly polymorphic region), infezione da Bonamia exitiosa, infezione da Bonamia ostreae, infezione da Marteilia refringens e infezione da virus della sindrome dei punti bianchi; e alla malattia di categoria E herpesvirosi della carpa Koi.
(5)Secondo le relazioni elaborate dai laboratori di riferimento dell’Unione europea, esiste una convergenza tra le specie sensibili di cui si propone l’inserimento nell’elenco dai laboratori di riferimento e le specie sensibili che l’OIE propone di inserire nell’elenco per quanto riguarda le malattie: necrosi ematopoietica epizootica, infezione da virus della sindrome di Taura, infezione da virus della malattia della testa gialla, setticemia emorragica virale, necrosi ematopoietica infettiva, infezione da virus dell’anemia infettiva del salmone con delezione a livello di HPR (highly polymorphic region), herpesvirosi della carpa Koi, infezione da Bonamia exitiosa, infezione da Bonamia ostreae e infezione da virus della sindrome dei punti bianchi.
(6)Inoltre utilizzando gli stessi criteri per l’inserimento delle specie sensibili, il laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie dei molluschi ha stilato un elenco di specie sensibili all’infezione da Mikrocytos mackini, una malattia che non figura nell’elenco dell’OIE.
(7)Non è opportuno modificare le specie attualmente elencate nella tabella nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1882 come specie sensibili all’infezione da Perkinsus marinus e all’infezione da Marteilia refringens finché l’OIE non avrà completato anche la valutazione di tali malattie, al fine di raggiungere un livello adeguato di convergenza con le norme dell’OIE.
(8)Inoltre non è opportuno modificare l’elenco delle specie di animali acquatici vettrici attualmente elencate nella tabella dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 finché non sarà completata una valutazione scientifica di tali specie, ad eccezione delle modifiche necessarie per quanto riguarda la denominazione delle singole specie di cui al considerando 9 del presente regolamento.
(9)L’esperienza ha dimostrato che il nome comune di una determinata specie può variare da uno Stato membro all’altro. Tale variazione può comportare il rischio potenziale di diffusione della malattia, se gli animali non sono identificati correttamente. Poiché il nome scientifico di ciascuna specie rimarrà invariato, è opportuno modificare gli elenchi delle specie acquatiche che figurano nella tabella nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, al fine di indicare per ciascuna specie solo il nome scientifico pertinente per le malattie acquatiche elencate.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.160.01.0030.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A160%3ATOC
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