Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione del 9 giugno 2022 concernente modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti.

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare la conformità alla normativa dell’Unione nel settore degli alimenti e della sicurezza alimentare. L’articolo 109 di tale regolamento prevede l’obbligo per gli Stati membri di assicurare che i controlli ufficiali siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un piano di controllo nazionale pluriennale («PCNP»). Il regolamento (UE) 2017/625 specifica inoltre il contenuto generale del PCNP, impone agli Stati membri di prevedere nei rispettivi PCNP controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti e, a tale proposito, conferisce alla Commissione il potere di stabilire contenuti specifici aggiuntivi dei PCNP e modalità specifiche aggiuntive per l’elaborazione degli stessi, nonché una frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali, tenendo conto dei pericoli e dei rischi relativi alle sostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)Il regolamento (UE) 2017/625 ha abrogato la direttiva 96/23/CE del Consiglio (2), che prevedeva misure di controllo su talune sostanze, compresi i contaminanti, negli animali vivi e nei prodotti di origine animale e stabiliva, nello specifico, disposizioni relative ai piani di sorveglianza degli Stati membri per la ricerca dei residui o delle sostanze che rientravano nel suo ambito di applicazione. Tuttavia il regolamento (UE) 2017/625 non includeva tutte le misure contenute nella suddetta direttiva o negli atti adottati dalla Commissione in base ad essa. Pertanto, al fine di garantire una transizione agevole, il regolamento (UE) 2017/625 disponeva che le autorità competenti continuassero a svolgere i controlli ufficiali in applicazione degli allegati della direttiva 96/23/CE fino al 14 dicembre 2022 o fino alla data di applicazione delle norme corrispondenti che la Commissione è tenuta ad adottare. Il presente regolamento, unitamente al regolamento delegato (UE) 2022/931 della Commissione (3), mira pertanto a garantire, nel quadro del regolamento (UE) 2017/625, la continuità delle norme di cui alla direttiva 96/23/CE relative al contenuto e all’elaborazione del PCNP, nonché alla frequenza minima dei controlli ufficiali, per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti.

(3)Alla luce delle disposizioni specifiche per i controlli ufficiali degli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione da paesi terzi stabilite dall’articolo 47 del regolamento (UE) 2017/625, è opportuno disporre che gli Stati membri includano nei rispettivi PCNP due diversi piani per il controllo dei contaminanti negli alimenti: uno per tali alimenti di origine animale che entrano nell’Unione e un altro per tutti gli altri alimenti immessi sul mercato dell’Unione.

(4)Il piano per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione dovrebbe comprendere controlli ufficiali su tutti questi alimenti destinati all’immissione sul mercato dell’Unione, ma anche controlli ufficiali sui prodotti della pesca che devono essere effettuati sulle navi quando queste effettuano uno scalo in un porto di uno Stato membro, conformemente all’articolo 68 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione (4), in quanto tali navi devono essere considerate analoghe ai posti di controllo frontalieri, a prescindere dalla bandiera.

(5)Il piano per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione dovrebbe riguardare qualsiasi altro alimento, segnatamente, la produzione alimentare interna di ciascuno Stato membro, gli alimenti introdotti da altri Stati membri e gli alimenti di origine non animale che entrano nell’Unione. Esso dovrebbe riguardare inoltre i prodotti composti ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (5), anche quelli che entrano nell’Unione da paesi terzi, poiché alcuni di questi prodotti non devono essere controllati ai posti di controllo frontalieri a norma del regolamento (UE) 2017/625.

(6)Oltre alle norme riguardanti le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti che gli Stati membri devono sottoporre a campionamento e la strategia di campionamento, compresi i criteri da utilizzare per definire il contenuto dei piani nazionali e l’esecuzione dei relativi controlli ufficiali di cui al regolamento delegato (UE) 2022/931, è opportuno stabilire nel presente regolamento frequenze minime di controllo per ciascuno dei piani, al fine di garantire che i controlli siano effettuati su tutti i prodotti almeno in una certa misura in tutta l’Unione. Tuttavia, al fine di garantire la proporzionalità, tali frequenze minime di controllo annuali dovrebbero essere fissate, in funzione dei prodotti, in riferimento ai dati di produzione degli Stati membri e alla dimensione della popolazione degli Stati membri, ma con un quantitativo minimo ragionevole, e al numero di partite importate. Per lo stesso motivo, e in particolare al fine di evitare oneri e costi eccessivi, è opportuno consentire agli Stati membri di non effettuare annualmente controlli ufficiali su determinati combinazioni di contaminanti/prodotti, a condizione che i PCNP giustifichino tale scelta. Per quanto riguarda, in particolare, le partite importate, i prodotti alimentari importati dai paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione (6), con i quali l’Unione ha concluso accordi di equivalenza per i controlli fisici, non dovrebbero essere conteggiati in relazione al numero di partite importate, in quanto gli Stati membri devono effettuare i controlli con la frequenza prevista da tali accordi.

(7)Al fine di garantire la completezza dei PCNP sulla presenza di contaminanti negli alimenti, dovrebbero essere definite le informazioni che gli Stati membri devono includere nei rispettivi PCNP in merito alle scelte effettuate nei loro piani.

(8)Per garantire un’attuazione uniforme del presente regolamento, è opportuno disporre che gli Stati membri presentino alla Commissione i rispettivi piani di controllo, a fini di valutazione, su base annua e prevedere una procedura per tale valutazione.

(9)I dati raccolti dagli Stati membri mediante i controlli ufficiali sulla presenza di contaminanti negli alimenti devono inoltre essere trasmessi all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») conformemente all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Al fine di consentire il monitoraggio dei dati di occorrenza recenti, tutti gli Stati membri dovrebbero trasmettere i dati periodicamente ed entro la stessa data.

(10)L’articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce un periodo transitorio che obbliga gli Stati membri a svolgere i controlli ufficiali conformemente alla direttiva 96/23/CE fino al 14 dicembre 2022. L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa relativa agli alimenti e alla sicurezza alimentare, nonché ai mangimi e alla sicurezza dei mangimi, includono controlli ufficiali su sostanze pertinenti, comprese sostanze destinate a essere utilizzate in materiali a contatto con gli alimenti, contaminanti, sostanze non autorizzate, proibite e indesiderabili, il cui impiego o la cui presenza su colture o in animali o per produrre o trasformare alimenti o mangimi possa dar luogo a residui di tali sostanze negli alimenti o nei mangimi. Tuttavia, poiché gli ultimi piani di monitoraggio adottati dagli Stati membri a norma della direttiva 96/23/CE si applicheranno all’anno 2022, e quindi oltre il 14 dicembre 2022, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC

 

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