Decisione (PESC) 2022/906 del Consiglio del 9 giugno 2022 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per rafforzare le capacità della task force medica dei Balcani.

Eurlex 100

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1), è stato istituito uno strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF può finanziare le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

(2)La task force medica dei Balcani (Balkan Medical Task Force – BMTF) è stata istituita quale iniziativa regionale che riunisce sei paesi dei Balcani occidentali, ossia Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Slovenia, con l’obiettivo di fornire una risposta rapida ed efficace ai paesi o alle regioni colpiti da catastrofi utilizzando le capacità mediche militari già esistenti delle nazioni partecipanti. A turno, ciascuna delle sei nazioni partecipanti assume il ruolo di «nazione quadro» ogni due anni. La Macedonia del Nord ricopre tale ruolo per il periodo da giugno 2020 a giugno 2022. Nella seconda metà del 2021 l’organizzazione ha introdotto nuove norme interne che consentono uno schieramento a più lungo termine a sostegno di missioni e operazioni, anche nell’ambito delle missioni e operazioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) al di fuori dei Balcani occidentali.

(3)Fornendo alle unità mediche delle forze armate di paesi terzi che partecipano alla BMTF le attrezzature e i materiali necessari, l’Unione rafforzerebbe le capacità mediche militari dei paesi dei Balcani occidentali interessati e rafforzerebbe un’unità medica militare multinazionale potenzialmente in grado di sostenere gli aspetti militari delle operazioni di pace al di fuori della regione e di contribuire a conseguire gli obiettivi in termini di capacità e di partenariato della NATO nell’ambito del partenariato per la pace (PFP).

(4)La presente misura di assistenza dovrebbe inoltre rafforzare la capacità dei Balcani occidentali di rispondere alle crisi e aumentare la resilienza della regione, contribuendo pertanto da ultimo alla stabilità regionale e permettendo ai paesi della regione di proteggere meglio le loro popolazioni. Dovrebbe contribuire alla cooperazione e alla coesione regionali e promuovere relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali.

(5)Nella sua lettera del 18 aprile 2022 indirizzata all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), il ministro della Difesa della Repubblica di Macedonia del Nord chiedeva all’Unione, a nome della BMTF, di sostenere la task force nell’approvvigionamento di attrezzature fondamentali per rafforzare la capacità delle sue unità mediche.

(6)In linea con le conclusioni del Consiglio sull’EPF, la presente misura di assistenza consentirebbe ai paesi terzi che partecipano alla task force medica dei Balcani di rispondere alle crisi in modo autonomo. Poiché riunisce cinque paesi dei Balcani occidentali, la presente misura di assistenza contribuirebbe anche ai più ampi obiettivi della PESC/PSDC nella regione, quali la promozione della cooperazione e del dialogo regionali.

(7)Al termine della presente misura di assistenza, l’alto rappresentante effettuerà una valutazione del suo impatto e della gestione e dell’uso delle attrezzature fornite. Ciò condurrà a un processo di valutazione degli insegnamenti tratti, che è volto a esaminare l’efficacia della misura di assistenza e la sua coerenza con la strategia e le politiche generali dell’Unione nel paese beneficiario.

(8)Le misure di assistenza devono essere attuate in conformità dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509 e, in particolare, nel rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2), e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.157.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A157%3ATOC

 

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