Direttiva d’Esecuzione (UE) 2022/905 della Commissione del 9 giugno 2022 recante modifica delle Direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi.

Eurlex 100

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)Le direttive 2003/90/CE (3) e 2003/91/CE (4) della Commissione mirano a garantire che le varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi che gli Stati membri iscrivono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi ai protocolli stabiliti dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali («UCVV»). Dette direttive mirano in particolare a garantire la conformità alle norme relative ai caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e alle condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi. Per le specie non comprese nei protocolli dell'UCVV tali direttive mirano a garantire la conformità alle linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali («UPOV»).

(2)L'UCVV ha stabilito altri protocolli e aggiornato quelli esistenti, in particolare per quanto riguarda le seguenti specie: Dactilis (pannocchia), erba medica, erba medica ibrida, codolina comune, fleolo, trifoglio violetto, canapa, segale, triticale, bietola da costa, cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso, cicoria da foglia, anguria o cocomero, melone, finocchio, lattuga, pomodoro, spinaci e pomodoro portainnesto. Tali sviluppi dovrebbero riflettersi nel diritto dell'Unione.

(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.

(4)Gli Stati membri devono applicare le nuove norme a decorrere dal 1o gennaio 2023. Per alcune varietà non ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi, gli esami ufficiali, non ancora ultimati, sono tuttavia iniziati anteriormente al 1o gennaio 2023 in conformità alla direttiva 2003/90/CE o alla direttiva 2003/91/CE nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dalla presente direttiva. È opportuno che detti esami siano soggetti alle norme precedenti per evitare che subiscano perturbazioni.

(5)Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2003/90/CE

Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato, parte A, della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2003/91/CE

Gli allegati della direttiva 2003/91/CE sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato, parte B, della presente direttiva.

Articolo 3

Recepimento

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 dicembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Misure transitorie

Per gli esami ufficiali delle varietà iniziati anteriormente al 1o gennaio 2023 ma non ancora ultimati si applicano le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.157.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A157%3ATOC

 

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