Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/903 della Commissione dell'8 giugno 2022 che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Cile in materia di controparti centrali ai requisiti del Regolamento (UE) n. 648/2012 del PE e del Consiglio.

EurLex 4321

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e le decisioni di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo di tale valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo interessato assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a un livello di rischio maggiore di quello cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione. Pertanto dovrebbe essere preso in considerazione il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.

(3)La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza del Cile a quelle dell'Unione dovrebbe basarsi non solo su un'analisi comparativa dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali in Cile, ma anche su una valutazione del risultato di tali requisiti. La Commissione dovrebbe inoltre valutare l'idoneità di tali requisiti ad attenuare i rischi cui possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione, tenendo conto delle dimensioni del mercato finanziario in cui operano le controparti centrali autorizzate in Cile. Per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi rispetto alle controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni, il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.

(4)L'articolo 25, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012 fissa tre condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(5)In base all'articolo 25, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012 le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV dello stesso regolamento.

(6)I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Cile sono stabiliti dalla legge n. 20.345 del 2009 (2) che disciplina la compensazione e il regolamento degli strumenti finanziari (nel seguito le "regole primarie"), nonché dalle Normas de Carácter General (nel seguito le "regole generali") e dalle circolari emanate dalla Comisiόn para el Mercado Financiero (nel seguito, rispettivamente, le "regole secondarie" e la "CMF"). Tale insieme di regole stabilisce le norme e i requisiti che le controparti centrali autorizzate in Cile devono rispettare su base continuativa.

(7)Le regole primarie includono, tra l'altro, regole sui sistemi di governance, sugli azionisti e sui soci con partecipazioni qualificate, sul fondo di garanzia in caso di inadempimento e sul regolamento, e definiscono i temi essenziali cui le regole operative delle controparti centrali devono fare riferimento. Inoltre, ai sensi della circolare n. 2237 del 2018, le controparti centrali autorizzate devono applicare e attuare le norme internazionali in materia di sistemi di compensazione e regolamento, in particolare i principi per le infrastrutture dei mercati finanziari (nel seguito "PFMI") emanati dal Committee on Payment and Settlement Systems (comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento, nel seguito "CPSS") e dall'International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, nel seguito "IOSCO") (3).

(8)Per ottenere l'autorizzazione, le controparti centrali devono sottoporre le proprie regole operative e uno studio sull'adeguatezza di ciascuno dei sistemi sotto la loro gestione alla CMF e alla Banca centrale del Cile. Le regole operative di una controparte centrale devono prevedere disposizioni prescrittive sulle modalità secondo cui dette controparti dovranno soddisfare le norme e i requisiti rigorosi stabiliti dalle regole primarie e dai PFMI. Le regole operative devono comprendere disposizioni in materia di requisiti di partecipazione, sistemi di comunicazione, tipo di strumenti finanziari ammissibili alla compensazione, procedure di gestione del rischio, procedure di regolamento tempestivo, garanzie reali dovute dai partecipanti, misure da adottare nei confronti dei partecipanti che violano i propri obblighi, organizzazione e funzionamento dell'audit, comitati disciplinari e di rischio, e continuità operativa. Una volta approvate le regole operative dalla Banca centrale del Cile e dalla CMF, quest'ultima verifica la capacità della controparte centrale di avviare l'attività in termini di strutture, risorse professionali e tecnologiche, procedure e controlli. Una volta che la controparte centrale ottiene l'autorizzazione, le sue regole operative diventano per essa giuridicamente vincolanti. Eventuali modifiche delle regole di funzionamento devono essere approvate dalla CMF e dalla Banca centrale del Cile.

(9)Pertanto i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Cile presentano una struttura a due livelli. Il primo livello è costituito dalla legge 20.345 del 2009, nonché dalle regole generali e dalle circolari emanate dalla CMF, che insieme stabiliscono le norme e i requisiti rigorosi, compresi i PFMI, che le controparti centrali autorizzate devono rispettare, nonché disposizioni prescrittive sulle modalità secondo cui dette controparti centrali dovranno soddisfare detti standard e requisiti rigorosi. Il secondo livello è costituito dalle regole operative delle controparti centrali.

(10)Il mercato finanziario cileno è notevolmente più piccolo di quello in cui operano le controparti centrali stabilite nell'Unione. Negli ultimi tre anni il valore totale delle operazioni in derivati OTC compensate in Cile ha rappresentato meno dell'1 % del valore totale delle operazioni in derivati OTC compensate nell'Unione. Pertanto, la partecipazione alle controparti centrali autorizzate in Cile espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell'Unione. Le regole primarie e secondarie applicabili alle controparti centrali autorizzate in Cile, integrate dalle regole operative vincolanti, che insieme attuano i PFMI, attenuano in modo adeguato il livello di rischio inferiore al quale possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione, e possono pertanto essere considerate in grado di conseguire un'attenuazione del rischio equivalente a quella perseguita dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.156.01.0068.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A156%3ATOC

 

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