LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)La procedura di riconoscimento delle controparti centrali («CCP») stabilite nei paesi terzi di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell’obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.
(2)Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell’Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell’Unione. Lo scopo di tale valutazione dell’equivalenza è pertanto quello di verificare se le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo interessato assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione a un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell’Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell’Unione. Pertanto dovrebbe essere preso in considerazione il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell’Unione.
(3)La valutazione dell’equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza della Malaysia a quelle dell’Unione dovrebbe pertanto basarsi non solo sull’analisi comparativa dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali in Malaysia, ma anche sulla valutazione del risultato dei requisiti e della loro idoneità ad attenuare i rischi cui possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione, tenendo conto delle dimensioni del mercato finanziario in cui operano le controparti centrali in Malaysia. Per conseguire un risultato equivalente in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi che per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.
(4)A norma dell’articolo 25, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.
(5)In base all’articolo 25, paragrafo 6, lettera a), le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.
(6)I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Malaysia sono stabiliti nel Capital Markets and Services Act 2007 (Act 671) (Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007, «CMSA») (2), in particolare nella sezione 38, integrato dalle Guidelines on Financial Market Infrastructures (orientamenti sulle infrastrutture dei mercati finanziari) (3) pubblicate dalla Securities Commission Malaysia. Il CMSA e gli orientamenti danno piena attuazione alle norme internazionali definite dai Principles for Financial Market Infrastructures (principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, «PFMI») pubblicati nell’aprile 2012 dal comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato («CPMI») e dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, («IOSCO») (4).
(7)Le controparti centrali stabilite in Malaysia devono essere autorizzate dalla Securities Commission. Per ottenere l’autorizzazione a fornire servizi di compensazione, le controparti centrali devono soddisfare requisiti specifici stabiliti nel CMSA e illustrati più nel dettaglio negli orientamenti e disporre di norme e procedure interne che garantiscano il rispetto di tutte le norme pertinenti dei PFMI. In particolare le controparti centrali devono operare in modo sicuro ed efficiente e gestire con prudenza i rischi connessi alle loro attività e operazioni. Come stabilito nella sezione 3.02 degli orientamenti, le controparti centrali devono anche disporre di risorse finanziarie, umane, di gestione del rischio, di tecnologie dell’informazione, sistemi e infrastrutture sufficienti a svolgere le loro mansioni. Per dimostrare la conformità al CMSA e agli orientamenti, la sezione 38, paragrafo 2, del CMSA impone alle controparti centrali di presentare le loro norme e procedure interne alla Securities Commission prima di attuarle.
(8)Pertanto i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Malaysia presentano una struttura a due livelli. Il primo livello è costituito dal CMSA e dagli orientamenti, che definiscono i principi fondamentali e le norme di alto livello che le controparti centrali devono rispettare per ottenere l’autorizzazione a fornire servizi di compensazione in Malaysia (di seguito denominate collettivamente «norme primarie»). Il secondo livello è costituito dalle norme e procedure interne delle controparti centrali.
(9)Il mercato finanziario malese è notevolmente più piccolo di quello in cui operano le controparti centrali stabilite nell’Unione. Dal 2016 l’attività di negoziazione o compensazione di derivati è stata scarsa. Pertanto, la partecipazione alle controparti centrali autorizzate in Malaysia espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell’Unione. Le norme primarie applicabili alle controparti centrali autorizzate in Malaysia, integrate dalle norme e procedure interne, che impongono il rispetto dei PFMI, attenuano in modo adeguato il livello di rischio inferiore al quale possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione, e possono pertanto essere considerate in grado di conseguire una attenuazione del rischio equivalente a quella perseguita dal regolamento (UE) n. 648/2012.
(10)La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza della Malaysia assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.
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Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.156.01.0064.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A156%3ATOC
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