LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 (2) della Commissione stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza dell’India in materia di controparti centrali sottoposte alla vigilanza, rispettivamente, del Securities and Exchange Board of India (SEBI) (nel seguito «SEBI») e della Reserve Bank of India (RBI) (nel seguito «RBI») devono essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
(2)Il 1o ottobre 2020 l’Autorità dei centri di servizi finanziari internazionali (International Financial Services Centres Authority, nel seguito «IFSCA») ha rilevato dal SEBI la vigilanza delle controparti centrali stabilite presso i centri di servizi finanziari internazionali (International Financial Services Centres, nel seguito «IFSC») dell’India. Inoltre, il 16 aprile 2021, la legge e i regolamenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 hanno in parte cessato di applicarsi nei confronti degli IFSC. A partire da tale data le controparti centrali stabilite negli IFSC sono soggette all’applicazione dei Market Infrastructure Institutions Regulations del 2021 (3) (nel seguito i «regolamenti MII»), emanati dall’IFSCA sulla base dell’International Financial Services Centres Authority Act del 2019 (4), legge 50 del 2019 (nel seguito «legge IFSCA»). Tuttavia il Securities Contracts (Regulation) Act del 1956, legge 42 del 1956 (5) (nel seguito lo «SCRA»), è rimasto applicabile.
(3)La valutazione dell’equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza dell’India applicabili alle controparti centrali stabilite negli IFSC dovrebbe basarsi non solo su un’analisi comparativa in termini astratti dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili a dette controparti centrali, ma anche su una valutazione degli effetti di tali requisiti. Tale valutazione dovrebbe verificare l’idoneità di tali requisiti ad attenuare i rischi cui possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione, tenendo conto delle dimensioni dei mercati finanziari in cui operano le controparti centrali stabilite negli IFSC. Al fine di assicurare un’attenuazione adeguata dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi rispetto alle controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.
(4)L’articolo 25, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012 elenca tre condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.
(5)In base all’articolo 25, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012 le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV dello stesso regolamento.
(6)I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate negli IFSC sono stabiliti dai regolamenti MII. Detti regolamenti danno piena attuazione alle norme internazionali definite dai Principles for Financial Market Infrastructures (principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, nel seguito «PFMI») pubblicati nell’aprile 2012 dal Committee on Payments and Market Infrastructures (comitato sui sistemi di pagamento e le infrastrutture di mercato, nel seguito «CPMI») e dall’International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, nel seguito «IOSCO») (6).
(7)Le controparti centrali stabilite negli IFSC devono essere autorizzate dall’IFSCA. Per ottenere l’autorizzazione a fornire servizi di compensazione, le controparti centrali devono soddisfare requisiti specifici stabiliti dai regolamenti MII e disporre di statuti e regole che garantiscano il rispetto di tutte le norme pertinenti dei PFMI. In particolare le controparti centrali devono soddisfare le condizioni di cui alla sezione 8, punti 1 e 3, dei regolamenti MII, che dovrebbero consentire loro di operare in modo sicuro ed efficiente e di gestire con prudenza i rischi connessi alle loro attività e operazioni. Come previsto dalle sezioni da 14 a 39 dei regolamenti MII, le controparti centrali devono soddisfare i requisiti riguardanti, tra l’altro, il patrimonio netto, la partecipazione azionaria, la gestione, la governance e la condotta, la gestione del rischio, compresa l’istituzione di un fondo di garanzia di regolamento, la continuità operativa, l’accesso dei partecipanti diretti e delle sedi di negoziazione alla controparte centrale e la conservazione dei dati. In particolare la sezione 24, punto 1, dei regolamenti MII impone alle controparti centrali di adottare i principi di governance stabiliti dal PFMI. Per dimostrare la conformità ai regolamenti MII, le sezioni 6 e 40 di detti regolamenti impongono alle controparti centrali di presentare le loro regole e procedure interne all’IFSCA prima di attuarle.
(8)Il mercato finanziario degli IFSC è notevolmente più piccolo di quelli in cui operano le controparti centrali stabilite nell’Unione. Dal 2020 l’attività di negoziazione o compensazione di derivati è stata scarsa. Pertanto la partecipazione alle controparti centrali stabilite negli IFSC espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell’Unione. I regolamenti MII applicabili alle controparti centrali autorizzate dall’IFSCA, integrati dagli statuti e dalle regole di dette controparti, che impongono il rispetto dei PFMI, attenuano in modo adeguato il livello di rischio inferiore al quale possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione, e possono pertanto essere considerati in grado di conseguire un’attenuazione del rischio equivalente a quella perseguita dal regolamento (UE) n. 648/2012.
(9)La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza dell’India assicurano che le controparti centrali autorizzate dall’IFSCA soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.
(10)L’articolo 25, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce altresì che le disposizioni legislative e di vigilanza in materia di controparti centrali autorizzate in un paese terzo prevedano su base continuativa una vigilanza efficace su di esse e misure effettive miranti all’osservanza delle norme.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.156.01.0060.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A156%3ATOC
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