Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/894 della Commissione del 7 giugno 2022 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione.

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

(1)La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»), con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia, e di disporre la registrazione di tali importazioni.

(2)La domanda è stata presentata il 25 aprile 2022 dal Comitato di difesa dell’industria degli accessori in acciaio inossidabile da saldare testa a testa dell’Unione europea («il richiedente»).

B. PRODOTTO

(3)Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie interna non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione (2) con i codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90 (codici TARIC 7307231015, 7307231025, 7307239015, 7307239025), originari della Repubblica popolare cinese («RPC») («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.

(4)Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con gli stessi codici NC del prodotto in esame, ma è spedito dalla Malaysia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Malaysia (codici TARIC 7307231035, 7307231040, 7307239035, 7307239040) («il prodotto oggetto dell’inchiesta»).

C.MISURE IN VIGORE

(5)Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 («le misure in vigore»). Il 26 gennaio 2022 la Commissione ha aperto un riesame, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, in previsione della scadenza delle misure in vigore pubblicando un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).

D.MOTIVAZIONE

(6)La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(7)Gli elementi di prova contenuti nella domanda dimostrano che si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla RPC e dalla Malaysia nell’Unione in seguito all’istituzione delle misure sul prodotto in esame. I dati sulle importazioni forniti nella domanda mostrano una modificazione significativa della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla RPC e dalla Malaysia nell’Unione in seguito all’istituzione delle misure sul prodotto in esame. Le esportazioni del prodotto in esame dalla RPC nell’UE sono diminuite, mentre allo stesso tempo le esportazioni cinesi verso la Malaysia del prodotto oggetto dell’inchiesta e le esportazioni della Malaysia nell’UE sono aumentate notevolmente dopo l’istituzione delle misure il 26 gennaio 2017. Tale modificazione appare priva di una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione delle misure. Secondo gli elementi di prova forniti dal richiedente, la modificazione sembrava infatti derivare dal trasbordo attraverso la Malaysia del prodotto in esame originario della RPC e destinato all’Unione. Il richiedente ha inoltre affermato che l’effettiva produzione in Malaysia del prodotto oggetto dell’inchiesta è limitata a due soli produttori, le cui esportazioni complessive nell’Unione sono state costantemente molto inferiori ai volumi esportati dalla Malaysia nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta dopo l’istituzione delle misure sul prodotto in esame. Il richiedente ha presentato elementi di prova che mettono in dubbio l’esistenza di veri e propri impianti di produzione di società di proprietà cinese in Malaysia. Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova che dimostrano che i produttori cinesi propongono apertamente di modificare l’origine del prodotto in esame da cinese a malese.

(8)Gli elementi di prova dimostrano inoltre che, a causa delle pratiche descritte sopra, gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini sia quantitativi sia di prezzi. Sembra che volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta siano entrati nel mercato dell’Unione. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avvengano a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore.

(9)Infine gli elementi di prova dimostrano che i prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.

(10)Qualora nel corso dell’inchiesta siano individuate altre pratiche di elusione contemplate all’articolo 13 del regolamento di base, diverse da quella descritta sopra, l’inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.155.01.0036.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A155%3ATOC

 

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