Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/893 della Commissione del 7 giugno 2022 che modifica l’allegato VI del Regolamento (CE) n. 152/2009.

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 34, paragrafo 6, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (2) stabilisce i metodi di prova utilizzati a sostegno dei controlli ufficiali per far rispettare il divieto di utilizzare proteine animali trasformate nei mangimi destinati ad animali da produzione alimentare. Sono compresi i metodi di analisi, descritti nell’allegato VI di detto regolamento, per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per gli animali eseguita mediante microscopia ottica o mediante reazione a catena della polimerasi (PCR).

(2)L’uso di proteine animali trasformate derivate da insetti d’allevamento è stato autorizzato nei mangimi per animali d’acquacoltura dal regolamento (UE) 2017/893 della Commissione (3), e nei mangimi per suini e pollame dal regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione (4), ma è ancora vietato a norma del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) in alcuni mangimi, in particolare nei mangimi per ruminanti.

(3)Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le proteine animali nei mangimi ha sviluppato e convalidato un protocollo speciale, comprendente una fase di sedimentazione doppia, che garantisce l’individuazione di particelle provenienti da invertebrati terrestri, compresi gli insetti, se presenti in materie prime per mangimi, mangimi composti e premiscele sottoposti a prove di laboratorio. Con questa fase aggiuntiva, tale protocollo dovrebbe essere utilizzato nel quadro dei controlli ufficiali per verificare la corretta applicazione del divieto di utilizzare proteine animali trasformate di insetti in determinati mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti.

(4)La descrizione del metodo della microscopia ottica di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 dovrebbe pertanto essere adattata al fine di includere una fase di sedimentazione doppia nel protocollo per la preparazione dei campioni da sottoporre a prova per individuare i costituenti di invertebrati terrestri.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.155.01.0024.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A155%3ATOC

 

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