Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione del 1o aprile 2022 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del PE e del Consiglio.

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 49, paragrafo 7, secondo comma, e l’articolo 53, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 per quanto riguarda il sistema di modifiche di un disciplinare. Dall’8 giugno 2022 le modifiche «non minori» e «minori» sono sostituite rispettivamente dalle modifiche «dell’Unione» e «ordinarie», con ambiti di applicazione e procedure differenti.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3) stabilisce le condizioni uniformi di applicazione delle modifiche non minori e minori. Al fine di garantire il funzionamento del nuovo sistema di modifiche, le norme vigenti in materia di modifiche non minori e minori di detto regolamento dovrebbero essere sostituite da nuove norme.

(3)Ai fini della certezza del diritto e della gestione efficiente del regime, dovrebbero essere previste norme dettagliate concernenti i requisiti, i moduli e i termini per presentare la domanda di approvazione di modifiche dell’Unione e le comunicazioni di modifiche ordinarie o temporanee approvate.

(4)A norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, le procedure per modificare il disciplinare di produzione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette nel settore alimentare nonché delle specialità tradizionali garantite, sono effettuate dalla Commissione e dagli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri sono responsabili di fasi distinte di ciascun tipo di procedura. Gli Stati membri trattano le domande di approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare e le presentano alla Commissione. Spetta alla Commissione l’esame di tali domande e l’adozione di una decisione in merito alla modifica dell’Unione. In caso di approvazione di una modifica ordinaria o temporanea, la responsabilità dell’approvazione spetta agli Stati membri. L’approvazione di tali modifiche è comunicata alla Commissione, che ha l’obbligo di renderla pubblica nell’Unione.

(5)Ai fini della corretta gestione delle procedure per l’approvazione da parte della Commissione di una modifica dell’Unione al disciplinare delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette nonché delle specialità tradizionali garantite, è necessario trattare i riferimenti relativi alle domande di approvazione di modifiche dell’Unione. La stessa esigenza si palesa nell’ambito della gestione delle procedure di comunicazione alla Commissione di una modifica ordinaria o temporanea del disciplinare delle denominazioni di origine protetta o delle indicazioni geografiche protette per quanto riguarda l’autorità o le persone fisiche o giuridiche che comunicano la modifica ordinaria o temporanea approvata. Tali procedure hanno natura pubblica. La trasparenza è necessaria per consentire una concorrenza leale tra gli operatori e per identificare pubblicamente gli interessi economici privati e pubblici in relazione a tali procedure. Il nome del gruppo richiedente che presenta la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione a norma dell’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 dovrebbe essere pubblicato al fine di identificare chi ha attivato la procedura di modifica e consentire a eventuali opponenti di far valere il proprio interesse legittimo. Il nome dell’autorità o della persona fisica o giuridica che comunica una modifica ordinaria o temporanea approvata dovrebbe essere pubblicato al fine di identificare la responsabilità della modifica notificata alla Commissione e quindi resa pubblica nell’Unione. Al fine di minimizzare l’esposizione dei dati personali, nei documenti da presentare nel corso di tali procedure è opportuno evitare il più possibile di richiedere la trasmissione di dati personali. La Commissione e gli Stati membri possono tuttavia avere la necessità di trattare informazioni contenenti dati personali, quali i nomi e i recapiti. In casi debitamente giustificati, tali dati possono essere divulgati o pubblicati.

(6)Ai fini di un’efficace gestione amministrativa e tenendo conto dell’esperienza maturata attraverso i sistemi di informazione istituiti dalla Commissione, le comunicazioni fra gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere semplificate e le informazioni dovrebbero essere scambiate in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (4) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (5).

(7)La Commissione ha istituito il sistema di informazione «e-Ambrosia» per la gestione delle domande di protezione delle indicazioni geografiche di prodotti alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati. Gli Stati membri e la Commissione sono tenuti ad avvalersi esclusivamente di detto sistema ai fini della comunicazione relativa alle procedure connesse alle domande di registrazione e ai fini dell’approvazione di modifiche del disciplinare delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per contro, dato il rigoroso regime di accreditamento, tale sistema non dovrebbe essere utilizzato per le comunicazioni con gli Stati membri riguardanti la procedura di opposizione e le richieste di cancellazione né, in attesa delle necessarie garanzie di sicurezza digitale, dovrebbe essere utilizzato per le comunicazioni con i paesi terzi. Per le procedure di opposizione e le richieste di cancellazione gli Stati membri, le autorità competenti e i produttori dei paesi terzi nonché le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi di detto regolamento dovrebbero invece comunicare con la Commissione tramite posta elettronica.

(8)Per incrementare la trasparenza, l’efficienza e l’uniformità negli Stati membri, il registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dovrebbe essere istituito in forma elettronica. Il registro dovrebbe essere costituito da una banca dati elettronica gestita nell’ambito dei sistemi digitali messi a disposizione dalla Commissione, essere accessibile al pubblico e regolarmente aggiornato dalla Commissione.

(9)Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) si applica al trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nel corso delle procedure di modifica del disciplinare delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette nel settore alimentare nonché delle specialità tradizionali garantite. È opportuno chiarire che la Commissione va considerata titolare del trattamento ai sensi di detto regolamento in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali è responsabile a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(10)Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel corso delle pertinenti procedure di modifica del disciplinare delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette nel settore alimentare nonché delle specialità tradizionali garantite. È pertanto opportuno chiarire che le autorità competenti degli Stati membri vanno considerate titolari del trattamento ai sensi di detto regolamento in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali sono responsabili a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.155.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A155%3ATOC

 

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