LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 per quanto riguarda il sistema di modifiche di un disciplinare. Dall’8 giugno 2022 le modifiche «non minori» e «minori» sono state sostituite rispettivamente dalle «modifiche dell’Unione» e «ordinarie», con ambiti di applicazione e procedure differenti.
(2)Il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (3) fissa disposizioni che integrano le norme in materia di modifiche non minori e minori. Al fine di garantire il funzionamento del nuovo sistema di modifiche, le norme vigenti in materia di modifiche non minori e minori previste da tale regolamento dovrebbero essere sostituite da nuove norme.
(3)Ai fini dell’efficienza della procedura, è opportuno stabilire norme sull’ammissibilità delle domande di approvazione di una modifica dell’Unione. Per le stesse ragioni, quando una domanda di approvazione di una modifica dell’Unione contiene anche modifiche ordinarie, queste ultime dovrebbero essere considerate inesistenti e non dovrebbero essere considerate approvate nel contesto della modifica dell’Unione.
(4)È opportuno definire la procedura di approvazione di una modifica ordinaria e di una modifica temporanea per consentire agli Stati membri di svolgere un’idonea valutazione delle domande e garantire un approccio coerente tra gli Stati membri. L’accuratezza e la completezza della valutazione degli Stati membri dovrebbero essere equivalenti a quelle richieste per il processo di valutazione nell’ambito della procedura che disciplina le domande di registrazione di un’indicazione geografica.
(5)È necessario definire norme al fine di stabilire il coordinamento tra le procedure di modifica di un disciplinare nei casi in cui siano contemporaneamente pendenti, rispettivamente presso la Commissione e l’autorità competente dello Stato membro, domande relative a una modifica dell’Unione e a una modifica ordinaria. Poiché entrambi i tipi di domanda modificano il medesimo disciplinare, pur seguendo due diverse procedure parallele con tempi diversi, è opportuno stabilire norme che evitino incongruenze.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.155.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A155%3ATOC
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