Regolamento Delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1o aprile 2022 recante modifica del Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 per quanto riguarda il sistema di modifiche di un disciplinare. Dall’8 giugno 2022 le modifiche «non minori» e «minori» sono state sostituite rispettivamente dalle «modifiche dell’Unione» e «ordinarie», con ambiti di applicazione e procedure differenti.

(2)Il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (3) fissa disposizioni che integrano le norme in materia di modifiche non minori e minori. Al fine di garantire il funzionamento del nuovo sistema di modifiche, le norme vigenti in materia di modifiche non minori e minori previste da tale regolamento dovrebbero essere sostituite da nuove norme.

(3)Ai fini dell’efficienza della procedura, è opportuno stabilire norme sull’ammissibilità delle domande di approvazione di una modifica dell’Unione. Per le stesse ragioni, quando una domanda di approvazione di una modifica dell’Unione contiene anche modifiche ordinarie, queste ultime dovrebbero essere considerate inesistenti e non dovrebbero essere considerate approvate nel contesto della modifica dell’Unione.

(4)È opportuno definire la procedura di approvazione di una modifica ordinaria e di una modifica temporanea per consentire agli Stati membri di svolgere un’idonea valutazione delle domande e garantire un approccio coerente tra gli Stati membri. L’accuratezza e la completezza della valutazione degli Stati membri dovrebbero essere equivalenti a quelle richieste per il processo di valutazione nell’ambito della procedura che disciplina le domande di registrazione di un’indicazione geografica.

(5)È necessario definire norme al fine di stabilire il coordinamento tra le procedure di modifica di un disciplinare nei casi in cui siano contemporaneamente pendenti, rispettivamente presso la Commissione e l’autorità competente dello Stato membro, domande relative a una modifica dell’Unione e a una modifica ordinaria. Poiché entrambi i tipi di domanda modificano il medesimo disciplinare, pur seguendo due diverse procedure parallele con tempi diversi, è opportuno stabilire norme che evitino incongruenze.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.155.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A155%3ATOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
33934
Ieri:
27970
Settimana:
206631
Mese:
780471
Totali:
89314507
Oggi è il: 28-11-2024
Il tuo IP è: 18.119.163.95