IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)La frode fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) provoca notevoli perdite di bilancio e incide sul funzionamento del mercato interno.
(2)La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) consente agli Stati membri di avvalersi facoltativamente del meccanismo di inversione contabile per il pagamento dell’IVA su cessioni di beni e prestazioni di servizi predefinite che possono essere oggetto di frode, in particolare la frode intracomunitaria dell’operatore inadempiente (MTIC). Tale direttiva consente anche la misura speciale del meccanismo di reazione rapida che offre agli Stati membri, a talune condizioni rigorose, una procedura accelerata che consente l’introduzione del meccanismo di inversione contabile, ossia una risposta più adeguata ed efficace alle frodi improvvise e massicce. Il periodo di applicazione di entrambi i meccanismi scade il 30 giugno 2022.
(3)La Commissione ha adottato due proposte legislative per introdurre il sistema definitivo dell’IVA, che mira a garantire una risposta globale alla frode MTIC. Tali proposte, che dovevano inizialmente entrare in vigore il 1o luglio 2022, sono tuttora in fase di negoziazione in sede di Consiglio e non si prevede che siano adottate né che entrino in vigore prima di tale data.
(4)Nella sua relazione dell’8 marzo 2018 concernente gli effetti degli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva 2006/112/CE sulla lotta contro la frode la Commissione indica che in linea di principio gli Stati membri e i portatori di interessi ritengono che il meccanismo di inversione contabile sia un efficace strumento temporaneo per la lotta alle frodi in materia di IVA. Gli Stati membri ritengono inoltre che il meccanismo di reazione rapida sia uno strumento utile nonché una misura precauzionale contro i casi eccezionali di frodi in materia di IVA. Da allora le condizioni giuridiche o le modalità pratiche per l’applicazione del meccanismo di inversione contabile nel sistema UE dell’IVA non sono state alterate. Inoltre, la direttiva 2006/112/CE non è stata significativamente modificata al fine di affrontare la questione della frode MTIC in modo più strutturale. È pertanto ragionevole presumere che gli esiti e considerazioni della relazione rimangano in gran parte validi.
(5)Emerge pertanto che il meccanismo di inversione contabile e il meccanismo di reazione rapida si sono dimostrati utili come misure temporanee e mirate. La loro scadenza priverebbe gli Stati membri di strumenti efficienti di lotta contro la frode. Il periodo di applicazione del meccanismo di inversione contabile e del meccanismo di reazione rapida dovrebbe pertanto essere esteso per un altro periodo limitato, al fine di consentire di proseguire le negoziazioni in sede di Consiglio relativamente al sistema definitivo dell’IVA e di sviluppare continuamente strumenti di lotta contro l’evasione fiscale e norme di comunicazione ammodernate.
(6)Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire mantenere strumenti efficienti di lotta contro la frode, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(7)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
1)l’articolo 199 bis è così modificato:
a)al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Fino al 31 dicembre 2026 gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:»;
b)i paragrafi 3, 4 e 5 sono soppressi;
2)All’articolo 199 ter, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. La misura speciale del QRM di cui al paragrafo 1 si applica fino al 31 dicembre 2026.».
Articolo 2
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, il 3 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
F. RIESTER
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.155.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A155%3ATOC
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