LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato.
(3)Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/852 della Commissione (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Germania e Slovacchia.
(4)Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.
(5)Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/852 si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia.
(6)Dapprima, all'inizio di maggio 2022, sono stati rilevati vari casi di febbre suina africana in suini selvatici in Italia, nel comune di Roma (Regione Lazio). In risposta a tali casi sono state adottate le decisioni di esecuzione (UE) 2022/717 (6) e (UE) 2022/746 (7) della Commissione. La decisione di esecuzione (UE) 2022/746, che ha abrogato e sostituito la decisione di esecuzione (UE) 2022/717, si applica fino al 31 agosto 2022. La decisione di esecuzione (UE) 2022/746 prevede l'istituzione di una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (8) e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e stabilisce che nella zona infetta si applichino le misure speciali di controllo relative alla peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
(7)Successivamente, sempre nel mese di maggio 2022, è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella Regione Lazio in Italia in un'area attualmente non compresa nella zona infetta istituita in Italia, successivamente ai primi focolai della malattia registrati all'inizio di maggio 2022, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
(8)Sempre nel mese di maggio 2022, sono stati rilevati diversi altri focolai di peste suina africana in suini selvatici nella Regione Lazio nella zona infetta istituita in Italia, successivamente ai primi focolai registrati all'inizio di maggio 2022, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
(9)A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia, tenendo anche conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tale Stato membro è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Questi recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. È pertanto opportuno aggiornare detto allegato elencandovi come zone soggette a restrizioni I e II le aree dell'Italia colpite dai recenti focolai di febbre suina africana.
(10)Di conseguenza, al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Italia ed elencarle debitamente come zone soggette a restrizioni I e II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché nell'Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione nelle aree circostanti.
(11)Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile.
(12)Ai fini della certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2022/746.
(13)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2022/746 è abrogata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.154.01.0037.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A154%3ATOC
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