IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 27 dicembre 2019 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 74/247 sul contrasto all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini criminali, decidendo di istituire un comitato intergovernativo aperto di esperti ad hoc rappresentativo di tutte le regioni, incaricato di elaborare una convenzione internazionale globale sul contrasto all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini criminali.
(2)L’Unione ha già adottato norme che riguardano alcuni, ma non la totalità, degli elementi suscettibili di rientrare nell’ambito della convenzione internazionale globale sul contrasto all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini criminali. Tali norme includono in particolare strumenti di diritto penale sostanziale (1), di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (2) e riguardanti norme minime in materia di diritti procedurali (3), così come garanzie di protezione dei dati e riservatezza (4). Inoltre, dal momento che alcune proposte legislative sono già state elaborate e discusse in ulteriori settori associati, occorre tener conto anche di tali proposte nella misura in cui mirano a rafforzare l’efficacia del quadro giuridico dell’Unione.
(3)Pertanto una convenzione internazionale globale sul contrasto all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini criminali può incidere su talune norme dell’Unione o modificarne la portata.
(4)Per proteggere l’integrità del diritto dell’Unione e assicurare coerenza tra le norme di diritto internazionale e il diritto dell’Unione, è necessario che, con riguardo a materie di competenza dell’Unione quali definite dai trattati e in relazione alle quali l’Unione ha adottato norme, la Commissione partecipi, insieme agli Stati membri, ai negoziati per una convenzione internazionale globale sul contrasto all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini criminali.
(5)Il 22 marzo 2021 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla strategia dell’UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale, nelle quali ha ricordato che diversi aspetti dei negoziati per una convenzione internazionale globale sul contrasto all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini criminali potrebbero riguardare la politica estera e di sicurezza comune. In particolare ha sottolineato che «il Consiglio sostiene e promuove la convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, e i lavori in corso sul secondo protocollo aggiuntivo a tale convenzione. Continua inoltre a partecipare a scambi multilaterali sulla criminalità informatica, anche nei processi connessi al Consiglio d’Europa, all’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e alla Commissione per la prevenzione del crimine e la giustizia penale, al fine di garantire una cooperazione internazionale rafforzata per contrastare la criminalità informatica; in tale ambito rientrano lo scambio di migliori pratiche e conoscenze tecniche, nonché il sostegno allo sviluppo di capacità, garantendo parallelamente il rispetto, la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.».
(6)La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri, quale definita dai trattati, la partecipazione degli Stati membri ai negoziati per una convenzione internazionale globale sul contrasto all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini criminali e qualsiasi eventuale decisione successiva relativa alla conclusione, alla firma o alla ratifica di tale convenzione.
(7)Le direttive di negoziato che figurano all’allegato della presente decisione sono destinate alla Commissione e possono essere rivedute e ulteriormente messe a punto durante i negoziati.
(8)Conformemente al principio di leale cooperazione, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente durante il processo negoziale, anche tramite contatti regolari con gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti a New York e a Vienna.
(9)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere in data 18 maggio 2022 (5).
(10)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(11)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1.La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell’Unione, con riguardo a materie di competenza dell’Unione quali definite dai trattati e in relazione alle quali l’Unione ha adottato norme, una convenzione internazionale globale sul contrasto all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini criminali.
2.I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione che, se del caso, possono essere rivedute e ulteriormente messe a punto durante i negoziati.
Articolo 2
I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Cooperazione giudiziaria in materia penale», designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, TFUE.
La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale di cui al primo comma, in merito alle misure adottate a norma della presente decisione e lo consulta regolarmente.
La Commissione riferisce al Consiglio ogni volta che quest’ultimo glielo richieda in merito allo svolgimento e all’esito dei negoziati, anche per iscritto.
Nella misura in cui l’oggetto dei negoziati rientra nelle competenze sia dell’Unione che dei suoi Stati membri, la Commissione e gli Stati membri devono collaborare strettamente nel corso dei negoziati al fine di veicolare a livello internazionale una posizione comune dell’Unione e dei suoi Stati membri.
Articolo 3
La presente decisione e relativo addendum sono resi pubblici subito dopo l’adozione.
Articolo 4
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.155.01.0042.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A155%3ATOC
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