L'Unione europea (in appresso «l'Unione»),
da una parte,
e
il governo delle Isole Fær Øer (in appresso «le Isole Fær Øer»),
dall'altra,
in appresso denominate insieme «le parti»,
PRENDENDO ATTO del desiderio delle Isole Fær Øer di associarsi a una gamma più ampia di programmi e attività dell'Unione,
CONSIDERANDO che il governo delle Fær Øer conclude il presente accordo a nome del Regno di Danimarca conformemente alla legge sulla conclusione degli accordi di diritto internazionale da parte del governo delle Isole Fær Øer,
DESIDEROSE di istituire un quadro duraturo per la cooperazione tra le parti, con modalità e condizioni chiare e precise per la partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi e alle attività dell'Unione, nonché un meccanismo che faciliti la definizione di tale partecipazione a singoli programmi o attività dell'Unione,
PRENDENDO ATTO, in particolare, del desiderio delle Isole Fær Øer di rafforzare ulteriormente le relazioni con l'Unione nei loro settori di competenza, compresa, tra l'altro, la cooperazione in materia di ricerca e innovazione, istruzione, formazione, giovani, cultura e sport,
CONSIDERANDO che gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti nel settore della ricerca e dell'innovazione, stabiliti in passato mediante gli accordi che associano le Isole Fær Øer ai programmi quadro di ricerca e innovazione che si sono succeduti (1), e riconoscendo il comune desiderio delle parti di sviluppare, rafforzare, incentivare ed estendere ulteriormente le loro relazioni e la loro cooperazione in questo ambito,
CONSIDERANDO che il programma dell'Unione Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione («programma Orizzonte Europa») è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
CONSIDERANDO gli sforzi dell'Unione per guidare la risposta unendo le forze con i suoi partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano delle Nazioni Unite d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità dal titolo «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», e riconoscendo che la ricerca e l'innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull'innovazione e per la competitività e l'attrattiva economiche,
RICONOSCENDO i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695,
CONSAPEVOLI degli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca rinnovato di costruire uno spazio scientifico e tecnologico comune, creare un mercato unico per la ricerca e l'innovazione, promuovere e agevolare la cooperazione tra le organizzazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione, ivi comprese le università, lo scambio di migliori prassi e l'attrattività delle carriere di ricerca, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica, sostenere l'istruzione e le attività di comunicazione nel campo scientifico e incoraggiare la competitività e l'attrattiva delle economie partecipanti, e che i paesi associati sono partner fondamentali in questo sforzo,
SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell'affrontare alcune delle sfide più urgenti dell'Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine e l'importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati europei,
CERCANDO di istituire condizioni reciprocamente vantaggiose al fine di creare posti di lavoro dignitosi, rafforzare e sostenere gli ecosistemi di innovazione delle parti aiutando le società a innovare e espandersi sui mercati delle parti e facilitando l'adozione, la diffusione e l'accessibilità dell'innovazione, comprese le attività di sviluppo delle capacità,
RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi per entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di limitare o porre delle condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le attività strategiche, gli interessi, l'autonomia e la sicurezza,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto
Il presente accordo stabilisce le norme applicabili alla partecipazione delle Isole Fær Øer a qualsiasi programma o attività dell'Unione («accordo»).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:
a)«atto di base»:
i)un atto giuridico di una o più istituzioni dell'Unione, diverso da una raccomandazione o un parere, che istituisce un programma e che fornisce una base giuridica per un'azione e per l'esecuzione delle spese corrispondenti iscritte nel bilancio dell'Unione o della garanzia di bilancio o dell'assistenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione, compresi eventualmente le modifiche e i pertinenti atti di un'istituzione dell'Unione che lo integrano o lo eseguono, eccetto quelli che adottano programmi di lavoro; o
ii)un atto giuridico di una o più istituzioni dell'Unione, diverso da una raccomandazione o un parere, che istituisce un'attività finanziata a titolo del bilancio dell'Unione diversa dai programmi, compresi eventualmente le modifiche e i pertinenti atti di un'istituzione dell'Unione che lo integrano o lo eseguono, eccetto quelli che adottano programmi di lavoro;
b)«accordo di finanziamento»: accordi che riguardano programmi e attività dell'Unione previsti dai protocolli del presente accordo cui partecipano le Isole Fær Øer, e che eseguono fondi dell'Unione, quali convenzioni di sovvenzione, accordi di contributo, accordi quadro relativi ai partenariati finanziari, convenzioni di finanziamento e accordi di garanzia;
c)«altre regole relative all'attuazione dei programmi e delle attività dell'Unione»: le regole stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («regolamento finanziario») applicabili al bilancio generale dell'Unione, e dal programma di lavoro o dalle gare o altre procedure di aggiudicazione o di attribuzione dell'Unione;
d)«procedura di aggiudicazione o di attribuzione dell'Unione»: una procedura di aggiudicazione o di attribuzione di finanziamenti dell'Unione avviata dall'Unione o da persone o entità incaricate dell'esecuzione di fondi dell'Unione;
e)«entità delle Isole Fær Øer» qualsiasi tipo di entità, sia essa una persona fisica, una persona giuridica o un altro tipo di entità, che può partecipare alle attività di un programma o di un'attività dell'Unione conformemente al pertinente atto di base e che risiede o è stabilita nelle Isole Fær Øer.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.154.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A154%3ATOC
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