IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 186 e 212, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con lettera del 14 maggio 2020 le Isole Fær Øer hanno espresso il loro interesse formale ad associarsi a Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione («programma Orizzonte Europa») (2021-2027), che è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
(2)Il 13 luglio 2021 il Consiglio ha autorizzato l’avvio di negoziati a nome dell’Unione per la conclusione di un accordo tra l’Unione europea e le Isole Fær Øer sui principi generali che regolano la partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell’Unione e sull’associazione delle Isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa.
(3)I negoziati si sono conclusi e l’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall’altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell’Unione («accordo») è stato siglato l’8 ottobre 2021.
(4)Gli obiettivi dell’accordo sono istituire un quadro duraturo di cooperazione tra l’Unione e le Isole Fær Øer e stabilire i termini e le condizioni di partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell’Unione aperti alla loro partecipazione conformemente agli atti di base che istituiscono i programmi dell’Unione di cui all’accordo. Conformemente all’accordo l’Unione condurrà azioni di cooperazione con le Isole Fær Øer a norma dell’articolo 212 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. A norma dell’articolo 3 dell’accordo, i termini e le condizioni specifici di partecipazione delle Isole Fær Øer al programma o all’attività dell’Unione sono soggetti all’adozione di protocolli.
(5)Conformemente all’autorizzazione del Consiglio, il protocollo sull’associazione delle Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa (2021-2027) è stato negoziato parallelamente all’accordo e, a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, dell’accordo, ne costituisce parte integrante.
(6)Le Isole Fær Øer soddisfano i criteri di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/695.
(7)L’accordo è conforme all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695, il quale prescrive che l’associazione al programma Orizzonte Europa dei paesi terzi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento sia conforme alle condizioni di cui a un accordo riguardante la partecipazione di tale paese o territorio ai programmi dell’Unione, purché l’accordo: garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione; stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi dell’Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai relativi costi amministrativi; non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell’Unione; e garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.
(8)È opportuno che l’accordo sia firmato a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
(9)Al fine di garantire una cooperazione ininterrotta tra l’Unione e le Isole Fær Øer nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione e consentire la partecipazione delle isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa sin dall’avvio di tale programma, è opportuno che l’accordo sia applicato retroattivamente dal 1o gennaio 2021 e in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma a nome dell’Unione dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall’altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell’Unione («accordo») è autorizzata con riserva della conclusione di detto accordo (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
1.L’accordo è applicato a titolo provvisorio conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, in attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
2. L’accordo è applicato a decorrere dal 1o gennaio 2021 conformemente all’articolo 15, paragrafo 1.
Articolo 4
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 15, paragrafo 2, dell’accordo.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.154.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A154%3ATOC
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