Regolamento Delegato (UE) 2022/887 della Commissione del 28 marzo 2022 recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2019/625.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 48, lettere b), d), e), f) e h), e l’articolo 126, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti.

(2)Oltre a stabilire che i prodotti di origine animale destinati al consumo umano che entrano nell’Unione devono provenire da un paese terzo o una sua regione che figura nei pertinenti elenchi, l’articolo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/625 fa riferimento ai codici specifici della nomenclatura combinata (codici NC) e del sistema armonizzato (codici SA) che devono essere stati stabiliti per i prodotti in questione.

(3)Fino al 31 dicembre 2020 l’importazione di vitamina D3 ottenuta dalla lanolina di lana di pecora, classificata con i codici SA di cui alla voce 2936 dell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3), era autorizzata sulla base delle disposizioni transitorie stabilite dal regolamento (UE) 2017/185 della Commissione (4). L’Unione dipende fortemente dall’importazione di tale prodotto. Dato che la vitamina D3 è ottenuta dalla lanolina mediante un processo rigoroso, non sussistono preoccupazioni per la salute pubblica connesse alla sua importazione. È pertanto opportuno autorizzare nuovamente l’importazione di vitamina D3 ottenuta dalla lanolina e introdurre la voce appropriata all’articolo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/625.

(4)Le capsule di gelatina indurita o di gelatina non indurita sono prodotte a partire da gelatina mediante trattamento termico potenziato. Tale gelatina dovrebbe pertanto soddisfare le condizioni di importazione per la gelatina, quali la prescrizione che tali prodotti siano originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata la loro esportazione nell’Unione e la fornitura delle garanzie sulla fabbricazione delle materie prime a norma dell’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/625. Tuttavia, poiché il rischio per la salute pubblica associato agli stabilimenti che fabbricano tale gelatina è trascurabile, le capsule di gelatina dovrebbero essere esenti dalle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione relativamente agli stabilimenti e alla certificazione, tranne, per quanto riguarda la certificazione, quando sono ottenute da ossa di ruminanti conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(5)Gli articoli 3, 5, 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2019/625 prevedono prescrizioni per l’importazione di partite di merci classificate con taluni codici NC o codici SA di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87. È opportuno chiarire quali siano i codici applicabili a tali merci al fine di evitare ambiguità. È altresì opportuno aggiungere i codici mancanti ed eliminare i codici superflui o non pertinenti.

(6)Il polline di fiori, classificato con il codice NC ex 1212 99 95, può rappresentare un rischio per la salute pubblica a causa della presenza di residui di contaminanti ambientali, analogamente ad altri prodotti apicoli. Al polline di fiori dovrebbero applicarsi prescrizioni per l’ingresso nell’Unione analoghe a quelle previste per gli altri prodotti apicoli.

(7)Il regolamento (UE) 2021/1756 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) modifica l’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/625 estendendo a tutti gli echinodermi che non sono filtratori, e non solo agli oloturoidei, la possibilità prevista all’articolo 18, paragrafo 7, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625 di derogare all’obbligo di classificare le zone di produzione e di stabulazione. L’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/625, che specifica le condizioni di tale deroga, dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(8)Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/625, i prodotti composti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate e che contengono prodotti trasformati di origine animale diversi dalle carni trasformate per i quali sono previsti i requisiti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) devono essere originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l’esportazione nell’Unione di prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti a base di colostro, prodotti della pesca o ovoprodotti sulla base delle prescrizioni dell’Unione in materia di sanità pubblica e salute degli animali e che, per almeno uno di tali prodotti di origine animale, figurano in un elenco a norma dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/625.

(9)Alla luce dei rischi per la salute degli animali connessi ai prodotti a base di colostro e dell’assenza di trattamenti efficaci per ridurre tali rischi, i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti a base di colostro dovrebbero provenire da paesi da cui è autorizzata l’esportazione nell’Unione di prodotti a base di colostro. Inoltre i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti a base di colostro non dovrebbero più poter essere accompagnati da un attestato privato anziché da un certificato ufficiale.

(10)La gelatina, il collagene e taluni prodotti altamente raffinati possono essere importati senza presentare un piano di sorveglianza dei residui e, di conseguenza, non dovrebbe essere necessario che i paesi figurino nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione (8) per essere autorizzati ad esportare tali prodotti nell’Unione o a utilizzarli come ingredienti di prodotti composti destinati all’esportazione nell’Unione, anche se l’inclusione negli elenchi a norma dell’articolo 18, 19 o 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (9) rimane obbligatoria. Inoltre alcuni paesi terzi dovrebbero poter esportare nell’Unione prodotti composti a lunga conservazione non contenenti prodotti a base di colostro o carni trasformate, in cui sono impiegati prodotti trasformati di origine animale provenienti da uno Stato membro o da un paese terzo che figura, per la specie/il prodotto pertinente da cui sono ottenuti tali prodotti trasformati, nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.154.01.0023.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A154%3ATOC

 

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