Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/859 della Commissione del 24 maggio 2022 che modifica l’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura combinata delle merci («NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell’Unione e di altre politiche unionali relative all’importazione o all’esportazione di merci.

(2)La NC si basa sulla nomenclatura del sistema armonizzato («SA») dell’Organizzazione mondiale delle dogane, che è stata modificata in applicazione della raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 28 giugno 2019 («SA 2022»). Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione (2), che ha sostituito l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 a decorrere dal 1o gennaio 2022, ha attuato tali modifiche nella versione 2022 della NC («NC 2022»).

(3)Nel SA 2022 è stata creata una sottovoce 4421 20 00 distinta per le «bare». Nella NC 2021 le «bare di pannelli di fibre» erano classificate nel codice NC 4421 99 10 con un’aliquota del dazio doganale del 4 %, mentre le «bare di altre materie» erano classificate nel codice NC 4421 99 91 con esenzione dal dazio doganale. A seguito delle modifiche del SA 2022, nella NC 2022 le «bare di pannelli di fibre» sono state trasferite nel nuovo codice NC 4421 20 00 con esenzione dal dazio doganale.

(4)Al fine di imporre, nel 2022, lo stesso trattamento tariffario della NC 2021, è necessario modificare la NC 2022 per tenere conto delle modifiche apportate al SA 2022 e prevedere una suddivisione distinta per le «bare di pannelli di fibre».

(5)Nel SA 2022 è stata creata una voce 8485 distinta per le «macchine per la fabbricazione additiva», note anche come «stampanti 3D», che è stata ulteriormente suddivisa in varie categorie a seconda dei diversi depositi di materiale (ad esempio «per deposito metallico», «per deposito di gesso, di cemento, di ceramica o di vetro» ecc.). La creazione della voce 8485 ha comportato il trasferimento di tali macchine da sottovoci diverse della NC 2021 (3) e la creazione di codici NC specifici al fine di concedere lo stesso trattamento tariffario previsto dalla NC 2021.

(6)Nella NC 2021 le «macchine per la fabbricazione additiva mediante deposito di sabbia, cemento o altre materie minerali» erano classificate nella sottovoce 8474 80 90«altri», con esenzione dal dazio doganale. A seguito delle modifiche del SA 2022, tali prodotti sono classificati, nella NC 2022, nella nuova sottovoce 8485 80 00 con un’aliquota del dazio doganale dell’1,7 %.

(7)Per continuare a concedere lo stesso trattamento tariffario del 2021 a tali «macchine per la fabbricazione additiva mediante deposito di sabbia, cemento o altre materie minerali», è necessario modificare la NC 2022 prevedendo una suddivisione separata con esenzione dal dazio.

(8)Inoltre nella NC 2022 anche le parti di tali macchine dovrebbero beneficiare dello stesso trattamento tariffario di cui alla NC 2021. È pertanto opportuno modificare la designazione del codice NC 8485 90 10 per includervi parti delle «macchine per la fabbricazione additiva mediante deposito di sabbia, cemento o altre materie minerali».

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(10)Al fine di garantire che nel 2022 il trattamento tariffario per le stampanti 3D e le loro parti sia lo stesso previsto nel 2021, le modifiche corrispondenti dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022.

(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 2 dell’allegato si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022

Per la Commissione

A nome della presidente

Gerassimos THOMAS

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.151.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A151%3ATOC

 

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