IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)È importante garantire che la legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari sia adeguata all’era digitale e contribuisca a creare un’economia pronta per le sfide del futuro e al servizio delle persone, anche consentendo l’uso di tecnologie innovative. L’Unione ha interesse politico a esplorare, sviluppare e a promuovere la diffusione di tecnologie trasformative nel settore finanziario, compresa la diffusione della tecnologia a registro distribuito («DLT»). Le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni della tecnologia a registro distribuito nel settore finanziario.
(2)La maggior parte delle cripto-attività non rientra nell’ambito di applicazione della legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari e comporta, tra l’altro, sfide in termini di tutela degli investitori, integrità del mercato, consumo di energia e stabilità finanziaria. Tali cripto-attività richiedono pertanto un quadro normativo specifico a livello dell’Unione. Per contro, altre cripto-attività rientrano nella definizione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Nella misura in cui le cripto-attività rientrano nella definizione di strumento finanziario ai sensi di tale direttiva, una legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari esaustiva, comprendente il regolamento (UE) n. 236/2012 (5), il regolamento (UE) n. 596/2014 (6), il regolamento (UE) n. 909/2014 (7) e il regolamento (UE) 2017/1129 (8) e la direttiva 98/26/CE (9) e la direttiva 2013/50/UE (10) del Parlamento europeo e del Consiglio, si applica potenzialmente agli emittenti di tali cripto-attività e alle imprese che esercitano attività correlate a tali cripto-attività.
(3)La cosiddetta tokenizzazione degli strumenti finanziari, vale a dire la rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o l’emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l’emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito, dovrebbe aprire nuove opportunità per incrementi di efficienza nel processo di negoziazione e post-negoziazione. Tuttavia, poiché compromessi fondamentali relativi al rischio di credito e di liquidità permangono anche in un mondo tokenizzato, il successo dei sistemi basati sui token dipenderà, almeno in via provvisoria, dalla loro interazione con i sistemi tradizionali basati su conti.
(4)La legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari non è stata concepita tenendo conto della tecnologia a registro distribuito e delle cripto-attività, e contiene disposizioni che potenzialmente precludono o limitano l’uso della tecnologia a registro distribuito nell’emissione, nella negoziazione e nel regolamento delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Attualmente, vi è inoltre una carenza di infrastrutture dei mercati finanziari autorizzati che utilizzano la tecnologia a registro distribuito per fornire servizi di negoziazione o regolamento, o una combinazione di tali servizi, per le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Lo sviluppo di un mercato secondario per tali cripto-attività potrebbe apportare molteplici vantaggi, quali maggiore efficienza, trasparenza e concorrenza in relazione alle attività di negoziazione e di regolamento.
(5)Allo stesso tempo, esistono lacune normative dovute a specificità giuridiche, tecnologiche e operative connesse all’uso della tecnologia a registro distribuito e alle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Per esempio, non sono stati imposti requisiti di trasparenza, affidabilità o sicurezza ai protocolli e agli «smart contract», che sono alla base delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. La tecnologia sottostante potrebbe anche comportare nuove forme di rischi che non sono adeguatamente affrontati dalle norme vigenti. Nell’Unione sono stati elaborati diversi progetti per la negoziazione di cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e i relativi servizi e attività di post-negoziazione, ma pochi sono già operativi e quelli operativi hanno una portata limitata. Inoltre, come evidenziato dal gruppo consultivo della Banca centrale europea (BCE) sulle infrastrutture di mercato per titoli e garanzie e dal suo gruppo consultivo sulle infrastrutture di mercato per i pagamenti, l’uso della tecnologia a registro distribuito comporterebbe sfide simili a quelle affrontate dalla tecnologia convenzionale, per esempio problemi di frammentazione e interoperabilità, e potrebbe potenzialmente anche crearne di nuove, per esempio in relazione alla validità legale dei token. Data la limitata esperienza nella negoziazione di cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e relativi servizi e attività di post-negoziazione, è attualmente prematuro apportare modifiche rilevanti alla legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari per consentire la piena diffusione di tali cripto-attività e della relativa tecnologia sottostante. Allo stesso tempo, la creazione di infrastrutture del mercato finanziario per le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari è attualmente vincolata ad alcuni requisiti contenuti nella legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari che non sono pienamente adatti alle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari o all’uso della tecnologia a registro distribuito. Per esempio, solitamente le piattaforme di negoziazione delle cripto-attività danno accesso diretto agli investitori non professionali, mentre di regola le sedi tradizionali di negoziazione consentono l’accesso agli investitori al dettaglio solo tramite intermediari finanziari.
(6)Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza, ed evitando l’arbitraggio normativo e scappatoie, sarebbe utile creare un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito per testare tali infrastrutture di mercato DLT. Tale regime pilota dovrebbe consentire a talune infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari che altrimenti potrebbero impedire agli operatori di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, senza indebolire alcuno dei requisiti o delle garanzie esistenti applicati alle infrastrutture di mercato tradizionali. Le infrastrutture di mercato DLT e i loro operatori dovrebbero disporre di garanzie adeguate in relazione all’uso della tecnologia a registro distribuito per assicurare l’efficace tutela degli investitori, compresa catene di responsabilità chiaramente definite nei confronti dei clienti per le eventuali perdite dovute ai guasti operativi. Inoltre il regime pilota dovrebbe consentire all’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita con il regolamento (UE) n. 1095/2010 Parlamento europeo e del Consiglio (11), (ESMA) e alle autorità competenti di trarre insegnamento dal regime pilota e di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici relativi alle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e alle tecnologie sottostanti. L’esperienza acquisita con il regime pilota dovrebbe contribuire a individuare eventuali proposte pratiche per un quadro normativo idoneo al fine di apportare adeguamenti mirati alla normativa dell’Unione in materia di emissione, custodia e amministrazione delle attività, negoziazione e regolamento di strumenti finanziari DLT.
(7)Per conseguire l’obiettivo del regime pilota è opportuno creare a livello dell’Unione un nuovo status per l’infrastruttura di mercato DLT al fine di garantire che l’Unione sia in grado di svolgere un ruolo di leadership per quanto riguarda gli strumenti finanziari in forma tokenizzata e contribuire allo sviluppo di un mercato secondario per tali attività. Lo status di infrastruttura di mercato DLT dovrebbe essere facoltativo e non dovrebbe impedire alle infrastrutture dei mercati finanziari, quali sedi di negoziazione, depositari centrali di titoli (CSD) e controparti centrali (CCP), di sviluppare servizi e attività di negoziazione e post-negoziazione per le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, o sono basate sulla tecnologia a registro distribuito, ai sensi della vigente legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari.
(8)Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero ammettere alla negoziazione o registrare solo gli strumenti finanziari DLT su un registro distribuito. Gli strumenti finanziari DLT dovrebbero essere cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e che sono emesse, trasferite e conservate in un registro distribuito.
(9)La legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari è destinata a essere neutrale per quanto riguarda l’uso di qualsiasi particolare tecnologia rispetto a un’altra. Occorre, pertanto, evitare riferimenti a un tipo specifico di tecnologia a registro distribuito. I gestori delle infrastrutture di mercato DLT dovrebbero garantire di essere in grado di rispettare tutti i requisiti applicabili, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.
(10)Nell’applicazione del presente regolamento, si dovrebbe tener conto dei principi di neutralità tecnologica, della proporzionalità, della parità di condizioni e del principio «stessa attività, stessi rischi, stesse regole» per garantire che i partecipanti al mercato dispongano dello spazio normativo per innovare, per difendere i valori di trasparenza, equità, stabilità, tutela degli investitori, rendicontabilità e integrità del mercato, e per garantire la protezione della vita privata e dei dati personali, come garantito dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.151.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A151%3ATOC
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