Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/835 della Commissione del 25 maggio 2022 relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione del biocida Primer Stain TIP conformemente al Regolamento (UE) n. 528/2012.

EurLex sito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il 29 aprile 2016 la società Lanxess Deutschland GmbH («il richiedente») ha presentato alla Francia una domanda di riconoscimento reciproco in parallelo, a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 528/2012, del biocida Primer Stain TIP («il biocida»). Il biocida è un preservante del legno del tipo di prodotto 8, da utilizzare per il trattamento preventivo contro i funghi che scolorano il legno, i basidiomiceti che distruggono il legno e i coleotteri (larve) del legno. Il biocida è applicato mediante pennello e rullo, immersione automatizzata, immersione manuale e spruzzatura automatizzata (deluge) e contiene i principi attivi tebuconazolo, IPBC e permetrina. La Germania è lo Stato membro di riferimento responsabile della valutazione della domanda di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)Il 28 agosto 2020, a norma dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Francia ha comunicato obiezioni al gruppo di coordinamento, dichiarando che le condizioni di autorizzazione stabilite dalla Germania non garantiscono che il biocida soddisfi le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del medesimo regolamento. La Francia ritiene che, al fine di garantire la manipolazione in sicurezza del biocida, l’uso di un equipaggiamento protettivo personale costituito da guanti protettivi, resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell’autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto), sia necessario per l’applicazione mediante pennello e rullo e immersione automatizzata; l’uso di un equipaggiamento protettivo personale costituito da guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell’autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto) e da una tuta almeno di tipo 6, come descritta nella norma europea EN 13034, sia necessario per l’applicazione mediante immersione manuale e spruzzatura automatizzata; e l’uso di guanti resistenti alle sostanze chimiche conformi ai requisiti della norma europea EN 374 sia necessario per la successiva lavorazione manuale del legno appena trattato. Secondo la Francia, l’applicazione di misure tecniche e organizzative a norma della direttiva 98/24/CE del Consiglio (2) quale possibile sostituzione all’uso di un equipaggiamento protettivo personale non garantisce una protezione adeguata se tali misure non sono specificate e prese in considerazione nella valutazione del biocida.

(3)La Germania ritiene che, nell’ordine di preferenza delle diverse misure di attenuazione dei rischi destinate alla protezione dei lavoratori stabilito dalla direttiva 98/24/CE, l’applicazione di misure tecniche e organizzative sia prioritaria rispetto all’uso di un equipaggiamento protettivo personale per l’uso del biocida. Secondo la Germania, a norma di tale direttiva, spetta al datore di lavoro decidere quali misure tecniche e organizzative applicare e, siccome ne esistono molte, non è possibile descriverle e valutarle nell’autorizzazione del biocida.

(4)Poiché il gruppo di coordinamento non ha raggiunto alcun accordo, il 28 ottobre 2020 la Germania ha comunicato alla Commissione le obiezioni irrisolte a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Germania ha contestualmente fornito alla Commissione una descrizione dettagliata della questione su cui gli Stati membri non hanno potuto raggiungere un accordo e delle ragioni del loro dissenso. Una copia della descrizione è stata inviata agli Stati membri interessati e al richiedente.

(5)L’articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 528/2012 stabilisce che tale regolamento si applica senza pregiudizio della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (3) e della direttiva 98/24/CE.

(6)L’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012 indica, tra i criteri per il rilascio di un’autorizzazione, che il biocida non deve avere effetti inaccettabili, di per se stesso o quale risultato dei residui, sulla salute dell’uomo.

(7)L’allegato VI, punto 9, del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede che, sulla scorta dell’applicazione dei principi comuni stabiliti in tale allegato per la valutazione dei fascicoli sui biocidi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, congiuntamente alle altre condizioni di cui all’articolo 19, le autorità competenti o la Commissione decidono se un biocida può essere autorizzato o meno. Tale autorizzazione può includere restrizioni dell’uso del biocida o altre condizioni.

(8)L’allegato VI, punto 18, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012 stabilisce che la valutazione del rischio effettuata per il prodotto consiste nel determinare le misure necessarie per proteggere l’uomo, gli animali e l’ambiente, sia durante l’uso corrente del biocida proposto che in una realistica situazione del tipo «la peggiore delle ipotesi».

(9)L’allegato VI, punto 56.2), del regolamento (UE) n. 528/2012 indica che, nel determinare la conformità ai criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, l’organismo di valutazione deve concludere, tra l’altro, se, fatte salve specifiche condizioni/restrizioni, il biocida può soddisfare i criteri.

(10)L’allegato VI, punto 62, del regolamento (UE) n. 528/2012 stabilisce che l’organismo di valutazione deve concludere, se del caso, che il criterio di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), di tale regolamento può essere soddisfatto solo attraverso l’applicazione di misure di prevenzione e protezione, comprendenti la progettazione di processi lavorativi, controlli tecnici, l’uso di attrezzature e materiali adeguati, l’applicazione di misure di protezione collettiva e, quando l’esposizione non può essere evitata con altri mezzi, l’applicazione di misure di protezione individuali comprendenti l’uso di un equipaggiamento protettivo personale, come respiratori, maschere a filtro, tute da lavoro, guanti e occhiali di protezione, al fine di ridurre l’esposizione degli operatori professionali.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.147.01.0049.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A147%3ATOC

 

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