Regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 che modifica il Regolamento (UE) 2018/1727.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 85,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito Eurojust e ne definisce i compiti, la competenza e le funzioni.

(2)L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727 stabilisce che Eurojust è competente per le forme gravi di criminalità elencate nell'allegato I di tale regolamento, tra cui genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1727, Eurojust è competente anche per i reati connessi ai reati elencati nell'allegato I di tale regolamento.

(3)Il 24 febbraio 2022 la Federazione russa ha iniziato un'aggressione militare contro l'Ucraina. Vi è una base ragionevole per ritenere che nel contesto delle attuali ostilità siano stati e siano tuttora commessi in Ucraina crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

(4)Tenuto conto della gravità della situazione, l'Unione dovrebbe adottare con urgenza tutte le misure necessarie per garantire che coloro che commettono crimini contro l'umanità e crimini di guerra in Ucraina siano ritenuti responsabili.

(5)Le procure di diversi Stati membri e dell'Ucraina hanno avviato indagini in merito agli eventi in Ucraina, avvalendosi, se del caso, del sostegno di Eurojust. Il 27 giugno 2016 Eurojust ha concluso un accordo di cooperazione con l'Ucraina. Conformemente a tale accordo, l'Ucraina ha distaccato un magistrato di collegamento presso Eurojust per facilitare la cooperazione tra Eurojust e l'Ucraina.

(6)A norma dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale («CPI») del 17 luglio 1998, la CPI può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone responsabili dei più gravi crimini di portata internazionale, come stabilito nello Statuto stesso. La giurisdizione della CPI è complementare alle giurisdizioni penali nazionali. L'Ufficio del Procuratore della CPI ha annunciato di aver avviato un'indagine sulla situazione in Ucraina.

(7)A motivo dell'applicazione del principio della giurisdizione universale in vari Stati membri e della natura complementare della giurisdizione della CPI, è importante coordinare e scambiare le prove tra le autorità nazionali incaricate delle indagini e dell'azione penale in diverse giurisdizioni, nonché con la CPI o con qualsiasi altro organo giurisdizionale o meccanismo istituito a tal fine, al fine di garantire l'efficacia delle indagini e delle azioni penali relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi, compresi quelli che potrebbero essere commessi in Ucraina nel contesto delle attuali ostilità.

(8)Per garantire che le prove e le migliori prassi relative al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità, dei crimini di guerra e dei reati connessi siano condivise con le autorità nazionali competenti e con le autorità giudiziarie internazionali, Eurojust dovrebbe rafforzare la cooperazione con gli organi giurisdizionali e i meccanismi penali istituiti per contrastare le violazioni del diritto internazionale. A tal fine, Eurojust dovrebbe instaurare una stretta cooperazione con la CPI e con qualsiasi altro organo giurisdizionale o meccanismo destinato a contrastare i reati che ledono la pace e la sicurezza internazionali. Di conseguenza, Eurojust dovrebbe agevolare l'esecuzione delle richieste di cooperazione giudiziaria della CPI o di organi giurisdizionali o meccanismi penali speciali riguardo alle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi.

(9)Vi è il rischio che le prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi non possano essere conservate in condizioni di sicurezza nel territorio in cui sono in atto le ostilità. Ciò vale anche per le prove connesse alle ostilità in corso in Ucraina. È pertanto opportuno istituire un sistema di conservazione a livello centrale in un luogo sicuro. Un sistema di conservazione a livello centrale potrebbe essere necessario anche per le prove raccolte da organi e organismi dell'Unione, da autorità internazionali o da terzi, quali le organizzazioni della società civile, in modo che tali prove siano accessibili alle autorità nazionali competenti e alle autorità giudiziarie internazionali.

(10)Eurojust dispone delle competenze e dell'esperienza necessarie per prestare sostegno alle indagini e alle azioni penali relative ai reati transfrontalieri, tra cui il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e i reati connessi. Tale sostegno comprende la preservazione, l'analisi e la conservazione delle prove per quanto riguarda la loro ammissibilità dinanzi agli organi giurisdizionali e la loro attendibilità.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.148.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A148%3ATOC

 

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