Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/834 della Commissione del 25 maggio 2022 a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex sito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Ad agosto 2019, nell’ambito della vigilanza del mercato delle attrezzature a pressione trasportabili effettuata conformemente alle disposizioni degli articoli da 16 a 26 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e alle disposizioni dell’articolo 30 della direttiva 2010/35/UE, l’autorità di vigilanza del mercato francese ha indagato sul caso di una bombola a pressione fabbricata da Xinchang Burong Machinery Co. Ltd (Cina). La bombola era stata importata e distribuita da VZ Trend Goods GmbH (Germania) e da Alsino GmbH (Germania) e venduta online da www.amazon.fr (Francia) con il marchio «PARTY FACTORY».

(2)L’autorità di vigilanza del mercato francese ha esaminato il caso conformemente alle norme applicabili in materia di fabbricazione e di immissione sul mercato di cui all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), alla norma EN ISO 11118:2015 e agli articoli 4 e 6 della direttiva 2010/35/UE. Dall’esame è emerso che il prodotto non era stato sottoposto a una valutazione della conformità e che recava un marchio Pi indebito. Inoltre il fabbricante non era in possesso né dei certificati delle ispezioni e dei controlli iniziali né dei certificati della supervisione della fabbricazione prescritti a norma dell’allegato I, capo I.1, punti 1.8.7.3 e 1.8.7.4, della direttiva 2008/68/CE.

(3)L’autorità di vigilanza del mercato francese ha sottoposto a prova una bombola acquistata in modo anonimo. Il verbale di prova numero 2019-6-RSPT-XBN-V2 ha evidenziato diverse non conformità nonché un difetto materiale che avrebbe potuto pregiudicare la salute e la sicurezza degli utilizzatori.

(4)Dal verbale di prova è emersa una non conformità collegata all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2010/35/UE, ossia che il certificato di conformità del prodotto non indicava il nome e l’indirizzo al quale l’importatore poteva essere contattato, impedendo così ai distributori di ottemperare all’obbligo di mettere a disposizione sul mercato solo attrezzature a pressione trasportabili accompagnate dal certificato di conformità e dall’indirizzo al quale l’importatore può essere contattato, come previsto all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva.

(5)Un’altra non conformità individuata nel verbale di prova consisteva nel fatto che il certificato di omologazione della bombola, rilasciato dall’organismo notificato Technická inšpekcia (Slovacchia) il 9 novembre 2018 con il numero 602/5/2018, non comprendeva un elenco completo delle parti pertinenti della documentazione tecnica, di cui all’allegato I, capo I.1, punto 1.8.7.2.3, della direttiva 2008/68/CE.

(6)Il certificato di omologazione numero 602/5/2018 non indicava l’elio tra i gas per i quali la valvola della bombola era stata omologata. La bombola non avrebbe pertanto dovuto essere riempita di elio.

(7)Il marchio apposto sulla bombola dal fabbricante non era conforme all’articolo 15 della direttiva 2010/35/UE per quanto riguarda la forma fisica del simbolo che rappresenta la lettera greca Pi. Esso non era neanche conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I, capo I.1, punto 6.2.2.8, della direttiva 2008/68/CE o al punto 12.2.2 della norma EN ISO 11118:2015 per quanto riguarda l’altezza del simbolo Pi e l’istruzione a non ricaricare. Il marchio non era inoltre conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I, capo I.1, punti da 6.2.2.7.2 a 6.2.2.7.4, della direttiva 2008/68/CE o alla norma EN ISO 11118:2015 per quanto riguarda le informazioni che vi devono figurare. In particolare mancava l’indicazione della pressione di esercizio e tanto il riferimento della norma quanto il numero dell’organismo notificato erano indicati erroneamente. Le dimensioni dell’etichetta per i gas non infiammabili e non tossici erano inferiori a quelle di cui all’allegato I, capo I.1, punto 5.2.2.2.1.1.2, della direttiva 2008/68/CE.

(8)Anche il marchio sull’imballaggio presentava non conformità, in particolare una marcatura CE, che non è autorizzata dalla direttiva 2010/35/UE, e un numero errato dell’organismo notificato.

(9)La bombola sottoposta a prova presentava una fessura alla base del collo, nella brasatura. Un deposito di cristalli indicava che si era verificata una perdita.

(10)L’autorità di vigilanza del mercato francese ha informato l’importatore e il distributore in merito alle non conformità riscontrate durante l’indagine. Tali operatori economici non hanno tuttavia fornito una risposta adeguata.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.147.01.0046.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A147%3ATOC

 

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