LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)L’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) comprende un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi il 6 novembre 2018.
(2)Le identità di determinati principi attivi elencati nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 sono state ridefinite a norma dell’articolo 13 del medesimo regolamento al fine di identificare tali principi attivi in modo più preciso e stabilirne le nuove identità corrispondenti.
(3)In seguito alla pubblicazione da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (l’«Agenzia») di un invito aperto a riprendere il ruolo di partecipante per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto coperte dall’identità esistente del principio attivo ma non dalla sua nuova identità, le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto notificate a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e che l’Agenzia ha ritenute conformi all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 dovrebbero essere incluse nell’allegato II di tale regolamento in conformità al suo articolo 18.
(4)In seguito alle dichiarazioni ricevute a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l’Agenzia ha pubblicato un invito in base al quale qualsiasi persona avente un interesse poteva notificare i principi attivi del tipo di prodotto 19 che avevano beneficiato della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale prevista all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (3). Due notifiche relative al burro di arachidi e al brandy per l’uso nel tipo di prodotto 19 sono state presentate a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, e ritenute dall’Agenzia conformi all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Tali principi attivi dovrebbero pertanto essere inclusi nell’allegato II di detto regolamento a norma dell’articolo 18 del medesimo.
(5)È opportuno indicare nell’allegato del presente regolamento gli Stati membri le cui autorità competenti saranno le autorità di valutazione competenti per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto da aggiungere all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.
(6)I principi attivi per i quali è stata adottata una decisione di approvazione o di non approvazione dopo il 6 novembre 2018 per uno o più tipi di prodotto oppure che sono stati inclusi nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento non rientrano più nel programma di riesame. Di conseguenza tali principi attivi non dovrebbero più essere inclusi nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 per i tipi di prodotto in questione.
(7)Per tenere conto dello stato attuale e per motivi di trasparenza è opportuno stabilire un elenco delle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi alla data di adozione del presente regolamento.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.147.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A147%3ATOC
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