LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il paragrafo 3 della raccomandazione 21-09 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico («ICCAT») (2) vieta la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco dello squalo mako dell’Atlantico settentrionale, intero o in parti, catturato nell’ambito di attività di pesca regolamentate dall’ICCAT nel 2022 e nel 2023.
(2)Al fine di garantire la coerenza tra la raccomandazione 21-09 e il diritto dell’Unione europea, l’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbe applicarsi alle navi dell’Unione che pescano lo squalo mako dell’Atlantico settentrionale come cattura accessoria.
(3)È opportuno pertanto modificare il regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione (3) per includervi nuove disposizioni che corrispondano alle condizioni stabilite nella raccomandazione ICCAT 21-09 per l’esercizio della pesca.
(4)Poiché la raccomandazione ICCAT 21-09 incoraggia le parti contraenti ad attuarla prima della sua entrata in vigore il 17 giugno 2022 e tenuto conto dell’importanza di tali disposizioni per la conservazione dello squalo mako dell’Atlantico settentrionale, il presente atto delegato dovrebbe applicarsi a decorrere dal terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.
(5)Per gli stessi motivi il presente atto delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento delegato (UE) 2015/98 è inserito il seguente articolo 5 ter:
«Articolo 5 ter
In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 è vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o esemplari interi di squalo mako (Isurus oxyrinchus) dell’Atlantico settentrionale catturati nell’ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT nel 2022 e nel 2023.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.147.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A147%3ATOC
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