LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2019/1241 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche contiene un errore nell’allegato V, parte C, che deve essere rettificato.
(2)Il considerando 5 del regolamento delegato (UE) 2021/1160 (2) fa riferimento soltanto alle «sciabiche danesi», così come la disposizione corrispondente dell’allegato, senza precisare «ancorate». Dato che l’articolo 6, punto 18, del regolamento (UE) 2019/1241 non effettua distinzioni tra le sciabiche danesi e le sciabiche scozzesi/«galleggianti», la disposizione di cui all’allegato V, nella sua forma attuale, può essere interpretata come se si applicasse erroneamente sia alle sciabiche danesi ancorate che alle sciabiche scozzesi.
(3)Il regolamento delegato (UE) 2021/1160 si basa su una raccomandazione comune presentata il 19 ottobre 2020 da Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi e Svezia (gruppo di Scheveningen), i quali hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mare del Nord. La sezione 3.1.2 della raccomandazione comune operava una distinzione specifica tra la sciabica danese, recuperata mentre la nave è all’ancora (pesca con sciabica ancorata), e la sciabica scozzese, confermando che gli Stati membri intendevano applicare l’esenzione richiesta solo alle sciabiche danesi ancorate.
(4)La valutazione dello CSTEP, che ha concluso che l’introduzione dell’esenzione specifica per le sciabiche danesi non dovrebbe avere effetti significativi sul livello di protezione all’interno della zona, faceva riferimento soltanto alle sciabiche danesi «ancorate» codice dell’attrezzo: SDN (3) e non alle sciabiche scozzesi o «galleggianti» codice dell’attrezzo: SSC (3).
(5)L’allegato V del regolamento (UE) 2019/1241 dovrebbe pertanto essere rettificato per chiarire che l’esenzione proposta si applica esclusivamente alle sciabiche danesi il cui recupero avviene mentre la nave è all’ancora (sciabiche danesi ancorate, codice dell’attrezzo: SDN).
(6)Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2019/1241 è rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.147.01.0022.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A147%3ATOC
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