Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/806 della Commissione del 23 maggio 2022 recante modifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/492.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visti il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 14 bis

visto e il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (2) («regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, e l’articolo 24 bis,

considerando quanto segue:

1.MISURE IN VIGORE E PIATTAFORMA CONTINENTALE/ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA

1.1.Misure in vigore

(1)Il 16 giugno 2020 la Commissione europea («Commissione») ha istituito, rispettivamente con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione (3) e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione (4), dazi antidumping definitivi e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti («prodotti GFF») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e dell’Egitto («misure in vigore»).

1.2.Piattaforma continentale/zona economica esclusiva

(2)Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), entrato in vigore l’8 giugno 2018 (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale), ha introdotto i nuovi articoli 14 bis e 24 bis rispettivamente nel regolamento regolamento antidumping di base e nel regolamento antisovvenzioni di base.

(3)Conformemente a tali articoli, un dazio antidumping o compensativo può anche essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping o di sovvenzioni trasportato in quantità significative su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della UNCLOS («PC/ZEE») (6), laddove ciò arrecherebbe pregiudizio all’industria dell’Unione.

(4)Gli stessi articoli hanno disposto che la Commissione deve adottare atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni relative all’insorgenza di tali dazi, nonché le procedure relative alla notifica e alla dichiarazione di tali prodotti e il pagamento di tali dazi, compresi la riscossione, il rimborso e lo sgravio («strumento doganale»), e che deve imporre tali dazi unicamente a decorrere dalla data in cui lo strumento doganale è operativo. Lo strumento doganale (7) è applicabile dal 2 novembre 2019.

2.PROCEDURA

2.1.Riapertura parziale delle inchieste

(5)Il 27 maggio 2021 la Commissione ha pubblicato un avviso (8) di riapertura delle inchieste che hanno portato all’istituzione di misure antidumping e compensative sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della RPC e dell’Egitto.

(6)La riapertura si limitava ad accertare se le misure dovessero applicarsi ad alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto («paesi interessati») e trasportati in quantità significative nella PC/ZEE in quanto, all’epoca in cui sono state aperte le inchieste che hanno portato all’istituzione delle misure in vigore, non era applicabile lo strumento doganale e pertanto la Commissione non ha potuto stabilire se fosse opportuna l’estensione dei dazi alla PC/ZEE.

(7)La Commissione disponeva di sufficienti elementi di prova che dimostravano che i prodotti GFF originari della RPC e dell’Egitto erano stati trasportati in quantità significative in regime di perfezionamento attivo per essere trasformati in pale eoliche che erano state poi esportate in parchi eolici offshore nella PC/ZEE, arrecando con ciò pregiudizio all’industria dell’Unione. Questi elementi di prova erano stati in parte forniti dall’industria dell’UE. Una nota al fascicolo contenente gli elementi di prova di cui disponeva la Commissione è stata messa a disposizione delle parti interessate.

2.2.Parti interessate

(8)La Commissione ha informato della riapertura del caso tutte le parti interessate che hanno collaborato alle inchieste che hanno portato all’istituzione delle misure in vigore, vale a dire la missione della Repubblica popolare cinese, la missione dell’Egitto, i produttori esportatori e le loro società collegate nella RPC e in Egitto, i produttori dell’Unione, gli importatori indipendenti dell’Unione e gli utilizzatori dell’Unione.

(9)Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro il termine fissato nell’avviso. Nessuna parte interessata ha chiesto un’audizione con la Commissione o con il consigliere-auditore nel procedimento commerciale.

2.3.Risposte al questionario

(10)La Commissione ha inviato un questionario alle parti interessate che hanno collaborato alle inchieste che hanno portato all’istituzione delle misure in vigore.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.145.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A145%3ATOC

 

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