LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Con regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese.
(2)Il considerando 347 e l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 contengono un errore per quanto riguarda il nome di un produttore esportatore che ha collaborato non incluso nel campione, Liaocheng BSC Metal Products Co., Ltd. Nel considerando 347 e nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 il nome di questa società è infatti erroneamente incompleto, in quanto ne sono stati omessi gli ultimi tre termini («Products Co., Ltd»).
(3)Ne consegue che il considerando 347 e l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 non rispecchiano il nome completo corretto del produttore esportatore che ha collaborato non incluso nel campione, Liaocheng BSC Metal Products Co., Ltd. La Commissione ha quindi deciso di rettificare di conseguenza il considerando 347 e l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191. Gli effetti della rettifica dovrebbero decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, vale a dire dal 18 febbraio 2022.
(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1.Il considerando 347 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 è sostituito dal seguente:
«(347)In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha riscontrato alcuni errori materiali nell’elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato, che sono stati corretti. Tali correzioni si sono basate sulle informazioni fornite dalle parti interessate nel modulo di campionamento. Shanghai Foreign Trade (Pudong) Co., Ltd., che ha presentato informazioni ai fini del campionamento per i suoi produttori collegati Shanghai Rongdun Industry Co., Ltd. e Shanghai Chunri New Energy Technology Co., Ltd., è stata quindi depennata dall’elenco e sostituita dai suoi produttori collegati. Analogamente, BSC Corporation, un operatore commerciale che esporta il prodotto fabbricato dalla sua società collegata Liaocheng BSC Metal Products Co., Ltd, è stata depennata dall’elenco e sostituita dal suo produttore collegato.».
2.L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo a decorrere dal 18 febbraio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.145.01.0031.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A145%3ATOC
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