Regolamento Delegato (UE) 2022/805 della Commissione del 16 febbraio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

leggi sanderson

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l’articolo 48 terdecies, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 48 terdecies del regolamento (UE) 2016/1011 impone all’ESMA di addebitare agli amministratori di indici di riferimento critici e agli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi commissioni associate alle domande di autorizzazione, a norma dell’articolo 34, e di riconoscimento, a norma dell’articolo 32 dello stesso regolamento, nonché commissioni annuali associate allo svolgimento dei suoi compiti a norma di tale regolamento in relazione agli amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi riconosciuti. L’articolo 48 terdecies, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 prevede che tali commissioni siano proporzionate al fatturato dell’amministratore di indici di riferimento interessato e coprano tutti i costi sostenuti dall’ESMA per l’autorizzazione o il riconoscimento e lo svolgimento dei suoi compiti in relazione agli amministratori di indici di riferimento critici e agli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi conformemente a tale regolamento.

(2)Le commissioni addebitate per le attività dell’ESMA relative ad amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi dovrebbero essere fissate a un livello tale da evitare un accumulo significativo di avanzi o disavanzi. In caso di avanzi o disavanzi significativi ricorrenti, è opportuno che il livello delle commissioni sia riveduto.

(3)È opportuno che agli amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi siano addebitate commissioni associate alle domande di autorizzazione («commissioni di autorizzazione») e di riconoscimento («commissioni di riconoscimento») per coprire i costi sostenuti dall’ESMA per l’elaborazione delle domande di autorizzazione e di riconoscimento, compresi i costi per verificare che le domande siano complete, per chiedere informazioni aggiuntive, per elaborare decisioni e per valutare l’importanza sistemica degli indici di riferimento critici nonché la conformità degli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi.

(4)Considerando che la valutazione delle domande, siano esse presentate da amministratori grandi o piccoli, richiede risorse altrettanto ingenti, la commissione di riconoscimento dovrebbe essere una commissione di riconoscimento forfettaria identica per tutti gli amministratori di paesi terzi.

(5)Sulla base del carico di lavoro previsto e del costo che ciò rappresenta per l’ESMA, che sarà interamente coperto dalla commissione di riconoscimento una tantum, è opportuno che il costo della valutazione di una domanda di riconoscimento sia fissato a 40 000 EUR.

(6)Gli indici di riferimento critici sono soggetti a un esame più approfondito a norma del regolamento (UE) 2016/1011 e i loro amministratori devono rispettare requisiti organizzativi più rigorosi. Di conseguenza, il processo di autorizzazione rappresenta un carico di lavoro più elevato per l’ESMA. Pertanto la commissione di autorizzazione per l’amministratore di un indice di riferimento critico dovrebbe essere significativamente superiore alla commissione per la valutazione di una domanda di riconoscimento.

(7)Al fine di promuovere la qualità e la completezza delle domande ricevute e in linea con l’approccio dell’ESMA nei confronti della registrazione delle entità su cui vigila, la commissione di riconoscimento dovrebbe essere dovuta al momento della presentazione della domanda.

(8)Agli amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi riconosciuti sono addebitate anche commissioni annuali per coprire i costi sostenuti dall’ESMA per lo svolgimento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda la vigilanza su base continuativa di tali amministratori. Per gli indici di riferimento di paesi terzi, tali commissioni dovrebbero coprire l’attuazione e il mantenimento degli accordi di cooperazione con le autorità dei paesi terzi e il monitoraggio degli sviluppi normativi e di vigilanza nei paesi terzi. Per gli indici di riferimento critici, le commissioni dovrebbero coprire anche le spese sostenute dall’ESMA in relazione alla vigilanza su base continuativa del rispetto, da parte di tali amministratori, dei requisiti di cui all’articolo 48 terdecies e al titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011, anche attraverso una conformità comparabile, ove concessa.

(9)Il costo della vigilanza su base continuativa di un indice di riferimento critico dipende dal fatto che essa imponga o meno all’ESMA di costituire e presiedere un collegio delle autorità di vigilanza per tale indice di riferimento, il che rappresenta un notevole carico di lavoro aggiuntivo. Di conseguenza, nella determinazione delle commissioni di vigilanza è opportuno distinguere i due casi. Per contro, all’interno della categoria degli indici di riferimento critici, non dovrebbe essere necessario differenziare le commissioni di vigilanza in funzione del fatturato annuo dell’amministratore, in quanto gli indici di riferimento critici hanno per definizione un impatto sistemico nell’Unione.

(10)La domanda di riconoscimento nell’Unione è una decisione presa dagli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi per motivi commerciali, in quanto si attendono che l’offerta dei loro indici di riferimento nell’Unione generi ricavi. Pertanto, per gli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi riconosciuti, le commissioni di vigilanza dovrebbero essere modulate in funzione dei ricavi derivanti dall’uso di tali indici di riferimento nell’Unione. Nei casi in cui non siano generati ricavi, la commissione minima di vigilanza dovrebbe essere fissata a 20.000 EUR.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.145.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A145%3ATOC

 

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