LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l’articolo 48 decies, paragrafo 10,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente agli articoli 48 septies e 48 octies del regolamento (UE) 2016/1011, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha il potere di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, a determinate condizioni, agli amministratori di indici di riferimento soggetti alla sua vigilanza. L’articolo 48 decies, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/1011 impone alla Commissione di specificare le norme procedurali per l’esercizio del potere di imporre tali sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, compresi i diritti di difesa, la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e i termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione di sanzioni.
(2)Se l’ESMA constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni delle prescrizioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1011 per gli amministratori di indici di riferimento soggetti alla sua vigilanza, l’ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Una volta terminato il suo lavoro, è opportuno che il funzionario incaricato delle indagini trasmetta un fascicolo completo all’ESMA. Il fatto di essere informati di tali conclusioni e di avere la possibilità di rispondervi è parte integrante del diritto di difesa. È pertanto opportuno che la persona oggetto delle indagini sia informata delle conclusioni del funzionario incaricato delle indagini e abbia la possibilità di rispondervi entro un termine ragionevole. È opportuno che le persone oggetto delle indagini possano essere assistite da un difensore di loro scelta. Il funzionario incaricato delle indagini dovrebbe valutare se, a seguito delle osservazioni presentate dalla persona oggetto delle indagini, sia necessario modificare la sintesi delle conclusioni prima di trasmetterla all’ESMA.
(3)L’ESMA dovrebbe valutare la completezza del fascicolo presentato dal funzionario incaricato delle indagini sulla base di un elenco di documenti. Per garantire che la persona oggetto delle indagini sia in grado di preparare adeguatamente la propria difesa, prima di adottare una decisione definitiva in merito a sanzioni amministrative pecuniarie o misure di vigilanza, è opportuno che l’ESMA si assicuri che la persona abbia la possibilità di presentare ulteriori osservazioni scritte.
(4)Al fine di garantire che la persona oggetto delle indagini collabori a un’indagine, è opportuno che l’ESMA possa adottare determinate misure coercitive. Quando adotta una decisione che impone a una persona di porre fine a una violazione o chiede di fornire informazioni complete o di presentare registri, dati o qualsiasi altro materiale nella loro interezza, oppure decide di svolgere un’ispezione in loco, l’ESMA può imporre sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento al fine di obbligare la persona oggetto delle indagini a rispettare la decisione adottata. Prima di imporre sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, è opportuno che l’ESMA dia alla persona la possibilità di presentare osservazioni scritte.
(5)Poiché il funzionario incaricato delle indagini svolge il proprio lavoro in modo indipendente, l’ESMA non dovrebbe essere vincolata dal fascicolo da questi redatto. Tuttavia, per garantire che la persona oggetto delle indagini sia in grado di preparare adeguatamente la propria difesa, qualora l’ESMA sia in disaccordo, la persona dovrebbe essere informata e avere la possibilità di rispondere.
(6)Per garantire che la persona oggetto delle indagini sia in grado di preparare adeguatamente la propria difesa, è opportuno che essa sia informata e abbia la possibilità di rispondere qualora l’ESMA concordi in tutto o in parte con le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini.
(7)Il diritto di essere ascoltati dovrebbe essere ponderato con la necessità, in circostanze specifiche, di un’azione urgente da parte dell’ESMA. Qualora sia giustificata un’azione urgente in forza dell’articolo 48 sexies del regolamento (UE) 2016/1011, il diritto della persona oggetto delle indagini di essere ascoltata non dovrebbe costituire un ostacolo all’adozione di misure urgenti da parte dell’ESMA. In tali casi, il diritto della persona oggetto delle indagini di essere ascoltata dovrebbe essere garantito quanto prima dopo l’adozione della decisione. La procedura dovrebbe tuttavia garantire il diritto della persona oggetto delle indagini di essere ascoltata dal funzionario incaricato delle indagini.
(8)È opportuno che il potere dell’ESMA di imporre una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento sia esercitato nel debito rispetto del diritto alla difesa e non sia mantenuto oltre il periodo necessario. È pertanto opportuno che, qualora l’ESMA decida di imporre una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento, la persona interessata abbia la possibilità di essere ascoltata e che eventuali sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento non siano più dovute dal momento in cui la persona interessata ottemperi all’ordine dell’ESMA cui si riferiscono.
(9)I fascicoli preparati dall’ESMA e dal funzionario incaricato delle indagini contengono informazioni che, per la persona interessata, sono indispensabili per la preparazione dei procedimenti giudiziari o amministrativi. Una volta ricevuta la notifica della sintesi delle conclusioni da parte del funzionario incaricato delle indagini o dell’ESMA, è opportuno che la persona oggetto delle indagini abbia il diritto di accedere al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. È opportuno che l’uso dei documenti del fascicolo consultati sia consentito solo per le procedure giudiziarie o amministrative in relazione alle violazioni dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1011.
(10)Sia il potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sia il potere di applicare tali sanzioni dovrebbero essere esercitati entro un termine ragionevole e dovrebbero pertanto essere soggetti a un termine di prescrizione. Per motivi di coerenza, i termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento dovrebbero tenere conto della vigente legislazione dell’Unione applicabile all’imposizione e all’applicazione di sanzioni nei confronti delle entità sottoposte a vigilanza e dell’esperienza dell’ESMA nell’applicazione di tale legislazione. Per garantire la custodia delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento riscosse, è opportuno che l’ESMA le depositi su conti fruttiferi, aperti esclusivamente ai fini di un’unica sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell’inadempimento volta a porre fine a un’unica violazione. Per motivi di prudenza di bilancio, è opportuno che l’ESMA trasferisca gli importi alla Commissione solo una volta che le decisioni sono definitive a seguito dell’esaurimento o della decadenza dei diritti di ricorso.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.145.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A145%3ATOC
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