Regolamento Delegato (UE) 2022/803 della Commissione del 16 febbraio 2022 che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 38 duodecies, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1)Data la dimensione transfrontaliera della gestione dei dati di mercato, la qualità dei dati e la necessità di realizzare economie di scala e di evitare l’impatto negativo di potenziali divergenze sia sulla qualità dei dati che sul compito dei fornitori di dati, il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha trasferito all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») poteri di autorizzazione e vigilanza per quanto riguarda le attività dei fornitori di servizi di comunicazione dati («DRSP») nell’Unione.

(2)È opportuno specificare le norme procedurali per l’esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento da parte dell’ESMA in relazione ai DRSP soggetti alla sua vigilanza. In particolare, il regolamento (UE) n. 600/2014 stabilisce che tali norme procedurali includano disposizioni sui diritti della difesa, disposizioni sulla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e disposizioni sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’esecuzione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento.

(3)Laddove l’ESMA constati gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni degli obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione dati, l’ESMA è tenuta a nominare al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Al termine dell’indagine, il funzionario incaricato della stessa è tenuto a dare alla persona oggetto dell’indagine la possibilità di essere ascoltata. Ciò significa che la persona interessata dovrebbe avere il diritto di presentare osservazioni scritte entro un termine ragionevole non inferiore a quattro settimane prima che il funzionario incaricato delle indagini presenti le proprie conclusioni all’ESMA. È opportuno che la persona oggetto delle indagini possa essere assistita da un difensore di sua scelta. Il funzionario incaricato delle indagini dovrebbe valutare se, a seguito delle osservazioni presentate dalla persona oggetto delle indagini, sia necessario modificare la sintesi delle conclusioni prima di trasmetterla all’ESMA.

(4)L’ESMA dovrebbe valutare la completezza del fascicolo presentato dal funzionario incaricato delle indagini sulla base di un elenco di documenti. Per garantire che la persona oggetto delle indagini sia in grado di preparare adeguatamente la propria difesa, prima di adottare una decisione definitiva in merito a sanzioni amministrative pecuniarie o misure di vigilanza, è opportuno che l’ESMA riconosca alla persona oggetto delle indagini il diritto di presentare ulteriori osservazioni scritte.

(5)Al fine di garantire che la persona oggetto delle indagini collabori, è opportuno che l’ESMA possa adottare determinate misure coercitive. Quando adotta una decisione che impone a una persona di porre fine a una violazione o chiede di fornire informazioni complete o di presentare registri, dati o qualsiasi altro materiale nella loro interezza oppure decide di svolgere un’ispezione in loco, l’ESMA può imporre sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento al fine di obbligare la persona oggetto delle indagini a rispettare la decisione adottata. Prima di imporre sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, è opportuno che l’ESMA dia alla persona la possibilità di presentare osservazioni scritte.

(6)Il diritto di difesa dovrebbe essere ponderato con la necessità, in circostanze specifiche, di un’azione urgente da parte dell’ESMA. Qualora sia giustificata un’azione urgente ai sensi dell’articolo 38 terdecies del regolamento (UE) n. 600/2014, il diritto di difesa della persona oggetto delle indagini non dovrebbe costituire un ostacolo all’adozione di misure urgenti da parte dell’ESMA. In tal caso, per prevenire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario, l’ESMA può adottare una decisione provvisoria senza dare alla persona oggetto delle indagini la possibilità di presentare osservazioni. L’ESMA dovrebbe dare alla persona la possibilità di essere ascoltata il prima possibile dopo l’adozione della decisione provvisoria e prima dell’adozione di una decisione di conferma. La procedura dovrebbe tuttavia garantire il diritto della persona oggetto delle indagini di essere ascoltata in anticipo dal funzionario incaricato delle indagini.

(7)I fascicoli preparati dall’ESMA e dal funzionario incaricato delle indagini contengono informazioni che, per la persona interessata, sono indispensabili per la preparazione dei procedimenti giudiziari o amministrativi. Una volta ricevuta la notifica della sintesi delle conclusioni da parte del funzionario incaricato delle indagini o dell’ESMA, è opportuno che la persona oggetto delle indagini abbia quindi il diritto di accedere al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. È opportuno che l’uso dei documenti del fascicolo consultati sia consentito solo per le procedure giudiziarie o amministrative in relazione a violazioni del regolamento (UE) n. 600/2014.

(8)Sia il potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sia il potere di applicare tali sanzioni dovrebbero essere soggetti a un termine di prescrizione. Per motivi di coerenza, i termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento dovrebbero tenere conto della vigente legislazione dell’Unione applicabile all’imposizione e all’applicazione di sanzioni nei confronti delle entità sottoposte a vigilanza e dell’esperienza dell’ESMA nell’applicazione di tale legislazione.

(9)Per garantire la custodia delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento riscosse, è opportuno che l’ESMA le depositi su conti fruttiferi, aperti esclusivamente ai fini di un’unica sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell’inadempimento volta a porre fine a un’unica violazione. Per motivi di prudenza di bilancio, è opportuno che l’ESMA trasferisca gli importi alla Commissione solo una volta che le decisioni sono definitive a seguito dell’esaurimento o della decadenza dei diritti di ricorso.

(10)Al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro di vigilanza per i DRSP, introdotto dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/2175, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.145.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A145%3ATOC

 

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