Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/802 della Commissione del 20 maggio 2022 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile.

Leggi UE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 24 settembre 2021 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di acciai cromati per elettrolisi («ECCS») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «la Cina») e del Brasile (congiuntamente «i paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).

(2)La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 13 agosto 2021 dalla European Steel Association («EUROFER») («il denunciante»). La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

(3)La denuncia è stata presentata per conto dei seguenti produttori dell’Unione: ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (Francia), ArcelorMittal Etxebarri S.A. (Spagna) e ThyssenKrupp Rasselstein GmbH (Germania), che asseritamente rappresentano il 100 % dell’industria dell’Unione. Nel corso dell’inchiesta la Commissione è stata informata dell’esistenza di un ulteriore produttore di ECCS dell’Unione, ossia Acciaierie d’Italia. Poiché i denuncianti rappresentavano comunque l’85-95% della produzione e delle vendite dell’industria dell’Unione, si è ritenuto che la denuncia sia stata presentata dall’industria dell’Unione stessa ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.2.Parti interessate

(4)Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre notificato l’apertura dell’inchiesta in maniera specifica al denunciante, ai produttori noti dell’Unione, ai produttori esportatori noti e alle autorità della RPC e del Brasile, agli importatori noti, ai fornitori e agli utilizzatori, agli operatori commercial, nonché alle associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

1.3.Osservazioni in merito all’apertura

(5)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(6)La China Iron and Steel Association («CISA») ha presentato osservazioni in seguito all’apertura il 5 novembre 2021. Inoltre la CISA, Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., China e GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd. hanno chiesto un’audizione con i servizi della Commissione. Hanno presentato tali richieste entro i termini stabiliti e l’audizione si è svolta il 24 gennaio 2022.

(7)Nelle loro osservazioni e durante l’audizione hanno affermato, tra l’altro, che la denuncia si basava eccessivamente su informazioni riservate, in particolare per quanto riguarda i costi presi in considerazione, e che la versione non riservata non era quindi sufficiente a consentire una corretta comprensione degli elementi di prova alla base della denuncia.

(8)La Commissione ha ritenuto che la versione non riservata della denuncia, disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate, contenesse tutti gli elementi di prova essenziali e le sintesi non riservate dei dati trasmessi in via riservata, affinché le parti interessate potessero esercitare correttamente i loro diritti di difesa. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

1.4.Campionamento

(9)Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.4.1.Campionamento dei produttori dell’Unione

(10)Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell’Unione. Tuttavia, dato il numero esiguo di produttori dell’Unione, la Commissione ha deciso di inviare questionari a tutti i produttori dell’UE noti in quel momento.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.143.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A143%3ATOC

 

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