IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16 e l’articolo 82, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 6 giugno 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome dell’Unione, ai negoziati sul secondo protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica (STCE n. 185) («Convenzione sulla criminalità informatica»).
(2)Il secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche («protocollo») è stato adottato dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 17 novembre 2021 e dovrebbe essere aperto alla firma il 12 maggio 2022.
(3)Le disposizioni del protocollo rientrano in un settore disciplinato in larga misura da norme comuni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), compresi gli strumenti che agevolano la cooperazione giudiziaria in materia penale, garantendo norme minime in materia di diritti processuali e garanzie in merito alla protezione dei dati e alla riservatezza.
(4)La Commissione ha inoltre presentato proposte legislative per un regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale e una direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove nei procedimenti penali, che introducono ordini europei di produzione e di conservazione vincolanti da rivolgere direttamente a un rappresentante di un prestatore di servizi in un altro Stato membro.
(5)Partecipando ai negoziati sul protocollo, la Commissione si è assicurata che fosse compatibile con le pertinenti norme comuni dell’Unione.
(6)Per garantire la compatibilità del protocollo con il diritto e le politiche dell’Unione sono necessarie varie riserve, dichiarazioni, notifiche e comunicazioni in relazione al protocollo. Altre sono pertinenti al fine di garantire l’applicazione uniforme del protocollo da parte degli Stati membri dell’Unione che sono parti del protocollo («Stati membri che sono parti») nei loro rapporti con paesi terzi che sono parti del protocollo («paesi terzi che sono parti») e l’effettiva applicazione del protocollo.
(7)Le riserve, dichiarazioni, notifiche e comunicazioni in merito alle quali vengono forniti orientamenti agli Stati membri nell’allegato della presente decisione non pregiudicano la possibilità per questi ultimi di formulare individualmente altre riserve o dichiarazioni ove il protocollo lo consenta.
(8)Gli Stati membri che non formulino riserve, dichiarazioni, notifiche e comunicazioni in conformità dell’allegato della presente decisione all’atto della firma dovrebbero farlo all’atto del deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del protocollo.
(9)In seguito alla firma e alla ratifica, accettazione o approvazione del protocollo, gli Stati membri dovrebbero inoltre rispettare le indicazioni previste nell’allegato della presente decisione.
(10)Il protocollo prevede procedure rapide che migliorano l’accesso transfrontaliero alle prove elettroniche e un elevato livello di garanzie. Pertanto la sua entrata in vigore contribuirà alla lotta contro la criminalità informatica e altre forme di criminalità a livello mondiale, facilitando la cooperazione tra gli Stati membri che sono parti e i paesi terzi che sono parti, garantirà un elevato livello di protezione delle persone e risolverà i conflitti di legge.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.134.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A134%3ATOC
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