LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione (2) istituisce un consiglio di gestione della rete per monitorare e orientare l’esecuzione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo. Istituisce altresì una cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi al fine di garantire la gestione efficace delle crisi a livello di rete.
(2)A norma dell’articolo 18, paragrafo 7, e dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123, la Commissione nomina i membri del consiglio e della cellula e i loro supplenti su proposta delle rispettive organizzazioni, dell’AED o di Eurocontrol.
(3)Il presidente, i vicepresidenti, i membri del consiglio di gestione della rete e i loro supplenti, nonché i membri della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi e i loro supplenti sono stati nominati per il periodo dal 2020 al 2024 con decisione di esecuzione (UE) 2019/2168 della Commissione (3).
(4)Nel 2020, con la decisione di esecuzione (UE) 2020/2201 (4), la Commissione ha tenuto conto di una serie di proposte delle autorità designate di cui all’articolo 18, paragrafo 7, e all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 relative alle nomine sia per il consiglio di gestione della rete che per la cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi.
(5)Dopo l’entrata in vigore della decisione di esecuzione (UE) 2020/2201, la Commissione ha ricevuto una serie di proposte di nuove nomine sia per il consiglio di gestione della rete che per la cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi.
(6)Tra di esse figurava una proposta con cui Eurocontrol nominava quattro rappresentanti dei fornitori di servizi di navigazione aerea dei paesi associati per il 2022 e il 2023. La Commissione dovrebbe accettare tali nomine solo per il 2022 al fine di consentire la rotazione dei rappresentanti dei paesi associati negli anni successivi, come previsto all’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123.
(7)Una proposta degli utenti dello spazio aereo relativa alla nomina di un nuovo membro con diritto di voto e vicepresidente rappresentante gli utenti dello spazio aereo risponde solo parzialmente alle qualifiche necessarie per tale posizione, che richiede esperienza operativa. Tale nomina deve pertanto essere limitata al 31 dicembre 2022 per concedere agli utenti dello spazio aereo più tempo per presentare una proposta di nomina, con effetto dal 1o gennaio 2023, di un rappresentante che soddisfi meglio i requisiti per tale posizione.
(8)Tutte le persone di cui è proposta la nomina dovrebbero sostituire, a decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione, le persone nominate con decisione di esecuzione (UE) 2019/2168, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2201.
(9)La presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza per consentire alle persone di nuova nomina di partecipare alla prossima riunione del consiglio di gestione della rete.
(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le persone elencate nell’allegato I sono nominate al ruolo di membri titolari e supplenti del consiglio di gestione della rete, nelle rispettive funzioni di cui al medesimo allegato, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 dicembre 2024. Nei casi in cui l’allegato prevede un periodo di tempo più breve, si applica tale periodo.
I mandati attuali contemplati dalle nomine di cui al primo comma scadono all’entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 2
Le persone elencate nell’allegato II sono nominate al ruolo di membri titolari e supplenti della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi, nelle rispettive funzioni di cui al medesimo allegato, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 dicembre 2024. Nei casi in cui l’allegato prevede un periodo di tempo più breve, si applica tale periodo.
I mandati attuali contemplati dalle nomine di cui al primo comma scadono all’entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.134.01.0021.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A134%3ATOC
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