LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (1), in particolare l'articolo 1,
pubblicato il progetto del presente regolamento (2),
sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,
considerando quanto segue:
(1)In virtù del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione ha il potere di applicare, mediante regolamento, l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e alle corrispondenti pratiche concordate che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 di detto articolo.
(2)Il regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione (3) definisce una categoria di accordi verticali che la Commissione ritiene soddisfino di norma le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. L'esperienza derivante dall’applicazione del regolamento (UE) n. 330/2010, che scade il 31 maggio 2022, è stata complessivamente positiva, come risulta dalla valutazione del regolamento stesso. Tenuto conto di tale esperienza e dei nuovi sviluppi del mercato, come la crescita del commercio elettronico e le tipologie nuove o più diffuse di accordi verticali, è opportuno adottare un nuovo regolamento di esenzione per categoria.
(3)La categoria di accordi per i quali le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato possono essere di norma considerate soddisfatte include accordi verticali riguardanti l'acquisto o la vendita di beni o servizi, qualora tali accordi siano conclusi tra imprese non concorrenti, fra talune imprese concorrenti o da talune associazioni di dettaglianti di beni. Essa include inoltre accordi verticali contenenti disposizioni accessorie relative alla cessione o all'uso di diritti di proprietà intellettuale. È necessario che il termine «accordi verticali» comprenda le pratiche concordate corrispondenti.
(4)Ai fini dell'applicazione mediante regolamento dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato non è necessario definire gli accordi verticali che possono rientrare nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 di detto articolo. Nella valutazione individuale degli accordi ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato occorre prendere in considerazione diversi fattori, in particolare la struttura del mercato sia dal punto di vista dell'offerta che della domanda.
(5)Il beneficio dell'esenzione per categoria di cui al presente regolamento deve essere limitato agli accordi verticali per i quali si può presupporre con sufficiente certezza la conformità alle condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.
(6)Alcuni tipi di accordi verticali possono incrementare l'efficienza economica nell'ambito di una catena produttiva o distributiva, permettendo un migliore coordinamento tra le imprese partecipanti. In particolare, essi possono contribuire a ridurre i costi delle transazioni commerciali ed i costi di distribuzione sostenuti dalle parti e ad ottimizzarne gli investimenti e le vendite.
(7)La probabilità che tali incrementi di efficienza possano controbilanciare gli eventuali effetti anticoncorrenziali derivanti dalle restrizioni contenute negli accordi verticali dipende dal grado di potere di mercato delle imprese parti dell'accordo e in particolare dalla misura in cui tali imprese sono esposte alla concorrenza di altri fornitori di beni o servizi che siano considerati intercambiabili o sostituibili dai loro clienti, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati.
(8)Finché la quota del mercato rilevante detenuta da ciascuna delle imprese parti dell'accordo non supera il 30 %, si può presumere che gli accordi verticali, se non contengono determinati tipi di gravi restrizioni della concorrenza, comportino in genere un miglioramento della produzione e della distribuzione e riservino ai consumatori una congrua parte dell'utile che ne deriva.
(9)Se la suddetta quota di mercato supera la soglia del 30 %, non si può presumere che gli accordi verticali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato comportino in genere vantaggi oggettivi di natura ed ampiezza tali da compensare gli svantaggi che essi determinano sotto il profilo della concorrenza. Allo stesso tempo, non si può nemmeno presumere che tali accordi verticali rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato o che non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3.
(10)L'economia delle piattaforme online svolge un ruolo sempre più importante nella distribuzione di beni e servizi. Le imprese che operano nell'economia delle piattaforme online rendono possibili nuovi modelli commerciali, non sempre facilmente classificabili ricorrendo ai concetti associati alle relazioni verticali tra fornitori e distributori nell'ambito dell'economia tradizionale. Nello specifico, i fornitori di servizi di intermediazione online consentono alle imprese di offrire beni o servizi ad altre imprese o ai consumatori finali al fine di facilitare l'avvio di transazioni dirette tra imprese o tra le imprese e i consumatori finali. Gli accordi relativi alla fornitura di servizi di intermediazione online sono accordi verticali e dovrebbero pertanto godere della possibilità di beneficiare dell'esenzione per categoria stabilita dal presente regolamento, alle condizioni ivi definite.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.134.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A134%3ATOC
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