Regolamento (UE) 2022/719 della Commissione del 10 maggio 2022 relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia.

EurLex bis

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione in conformità a tale regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.

(2)Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente di uno Stato membro. L’autorità nazionale competente è tenuta a trasmettere le domande valide all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.

(3)L’Autorità è tenuta a formulare un parere in merito all’indicazione sulla salute oggetto della domanda.

(4)Spetta alla Commissione decidere in merito all’autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere formulato dall’Autorità.

(5)In seguito a una domanda presentata dalla società DuPont Nutrition Biosciences ApS a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all’Autorità di formulare un parere in merito alla fondatezza scientifica di un’indicazione sulla salute riguardante il Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bi-07 (Bi-07) e il contributo all’aumento della digestione del lattosio (domanda n. EFSA-Q-2020-00024). L’indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Il Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bi-07 contribuisce al miglioramento della digestione del lattosio in soggetti con difficoltà di digestione del lattosio».

(6)Nel parere scientifico (2) pervenuto alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente in merito a tale indicazione l’Autorità ha concluso che, in base ai dati forniti, non è stato stabilito alcun rapporto di causa ed effetto tra il consumo di Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bi-07 e un effetto fisiologico benefico, ossia il miglioramento dei sintomi della cattiva digestione del lattosio, in soggetti che li manifestano. L’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ai fini dell’inclusione nell’elenco di indicazioni consentite dell’Unione e non dovrebbe pertanto essere autorizzata.

(7)In seguito a una domanda presentata dalla società Tchibo GmbH a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all’Autorità di formulare un parere in merito alla fondatezza scientifica di un’indicazione sulla salute riguardante il caffè C21 e la protezione del DNA dalla rottura dei filamenti (domanda n. EFSA-Q-2019-00423). L’indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Il consumo regolare di caffè C21 contribuisce a mantenere l’integrità del DNA nelle cellule corporee».

(8)Nel parere scientifico (3) pervenuto alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente in merito a tale indicazione l’Autorità ha concluso che, in base ai dati forniti, non è stato stabilito alcun rapporto di causa ed effetto tra il consumo di caffè C21 e la protezione del DNA dalla rottura dei filamenti. L’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ai fini dell’inclusione nell’elenco di indicazioni consentite dell’Unione e non dovrebbe pertanto essere autorizzata.

(9)In seguito a una domanda presentata dalla società NattoPharma ASA a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all’Autorità di formulare un parere in merito alla fondatezza scientifica di un’indicazione sulla salute riguardante MenaQ7® e il mantenimento delle proprietà elastiche delle arterie (domanda n. EFSA-Q-2019-00229). L’indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «MenaQ7®, vitamina K2 sotto forma di menachinone-7, migliora la rigidità arteriosa».

(10)Nel parere scientifico (4) pervenuto alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente in merito a tale indicazione l’Autorità ha concluso che, in base ai dati forniti, non è stato stabilito alcun rapporto di causa ed effetto tra il consumo di MenaQ7® e il mantenimento delle proprietà elastiche delle arterie. L’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ai fini dell’inclusione nell’elenco di indicazioni consentite dell’Unione e non dovrebbe pertanto essere autorizzata.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.134.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A134%3ATOC

 

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