LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione in conformità a tale regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
(2)Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente di uno Stato membro. L’autorità nazionale competente è tenuta a trasmettere le domande valide all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.
(3)L’Autorità è tenuta a formulare un parere in merito all’indicazione sulla salute oggetto della domanda.
(4)Spetta alla Commissione decidere in merito all’autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere formulato dall’Autorità.
(5)In seguito a una domanda presentata dalla società DuPont Nutrition Biosciences ApS a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all’Autorità di formulare un parere in merito alla fondatezza scientifica di un’indicazione sulla salute riguardante il Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bi-07 (Bi-07) e il contributo all’aumento della digestione del lattosio (domanda n. EFSA-Q-2020-00024). L’indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Il Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bi-07 contribuisce al miglioramento della digestione del lattosio in soggetti con difficoltà di digestione del lattosio».
(6)Nel parere scientifico (2) pervenuto alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente in merito a tale indicazione l’Autorità ha concluso che, in base ai dati forniti, non è stato stabilito alcun rapporto di causa ed effetto tra il consumo di Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bi-07 e un effetto fisiologico benefico, ossia il miglioramento dei sintomi della cattiva digestione del lattosio, in soggetti che li manifestano. L’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ai fini dell’inclusione nell’elenco di indicazioni consentite dell’Unione e non dovrebbe pertanto essere autorizzata.
(7)In seguito a una domanda presentata dalla società Tchibo GmbH a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all’Autorità di formulare un parere in merito alla fondatezza scientifica di un’indicazione sulla salute riguardante il caffè C21 e la protezione del DNA dalla rottura dei filamenti (domanda n. EFSA-Q-2019-00423). L’indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Il consumo regolare di caffè C21 contribuisce a mantenere l’integrità del DNA nelle cellule corporee».
(8)Nel parere scientifico (3) pervenuto alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente in merito a tale indicazione l’Autorità ha concluso che, in base ai dati forniti, non è stato stabilito alcun rapporto di causa ed effetto tra il consumo di caffè C21 e la protezione del DNA dalla rottura dei filamenti. L’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ai fini dell’inclusione nell’elenco di indicazioni consentite dell’Unione e non dovrebbe pertanto essere autorizzata.
(9)In seguito a una domanda presentata dalla società NattoPharma ASA a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all’Autorità di formulare un parere in merito alla fondatezza scientifica di un’indicazione sulla salute riguardante MenaQ7® e il mantenimento delle proprietà elastiche delle arterie (domanda n. EFSA-Q-2019-00229). L’indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «MenaQ7®, vitamina K2 sotto forma di menachinone-7, migliora la rigidità arteriosa».
(10)Nel parere scientifico (4) pervenuto alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente in merito a tale indicazione l’Autorità ha concluso che, in base ai dati forniti, non è stato stabilito alcun rapporto di causa ed effetto tra il consumo di MenaQ7® e il mantenimento delle proprietà elastiche delle arterie. L’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ai fini dell’inclusione nell’elenco di indicazioni consentite dell’Unione e non dovrebbe pertanto essere autorizzata.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.134.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A134%3ATOC
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